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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 491)
Regolamento in materia di controllo e di rendicontazione di fondi fuori bilancio

1)

Pubblicato nel B.U. 4 febbraio 2003, n. 5.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità di controllo e di rendicontazione per le gestioni fuori bilancio, autorizzate da speciali leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

(2)Costituiscono gestioni fuori bilancio le somme di denaro, di provenienza pubblica o privata, acquisite a qualsiasi titolo dall'amministrazione provinciale o dai dipendenti della medesima, per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, ed amministrate indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio provinciale.

Art. 2 (Responsabili)

(1)Sono responsabili per le gestioni fuori bilancio gli organi provinciali individuati dalle rispettive leggi istitutive ovvero i dirigenti preposti alle ripartizioni.

Art. 3 (Principi generali)

(1)Ove non diversamente disposto dalle rispettive leggi istitutive, le gestioni di fondi fuori bilancio si uniformano ai seguenti principi e norme:

  1. per ogni gestione sono aperti, per il tramite della Ripartizione Finanze e Bilancio, uno o più conti presso l'istituto tesoriere della Provincia, cosiddetti conti di tesoreria, ed eventualmente presso altri istituti di credito convenzionati, cosiddetti conti di transito;
  2. i rapporti tra gli istituti bancari e la Provincia per la gestione dei fondi sono regolati da apposite convenzioni, da sottoporre all'esame preventivo della Ripartizione finanze e bilancio; in esse sono stabilite, in particolare, le scadenze, le modalità di gestione e di rendicontazione e le valute per le operazioni di cassa nonché i compensi spettanti per la gestione;
  3. il tasso d'interesse e la capitalizzazione dei fondi giacenti sui conti bancari di cui alla lettera a) sono pari a quelli praticati dal Tesoriere provinciale sulle giacenze di cassa della Provincia;
  4. in caso di istituzione e gestione di fondi di rotazione tramite l'ausilio di istituti di credito convenzionati, sono aperti presso gli istituti stessi conti di transito intestati alla Provincia. Le erogazioni sui predetti conti di transito sono effettuate avvalendosi dei fondi accreditati sul corrispondente conto presso il tesoriere provinciale. Le entrate dai rientri dei prestiti, affluite sui conti di transito sono riversate periodicamente o a richiesta dell'Amministrazione provinciale sull'apposito conto presso il tesoriere provinciale.

Art. 4 (Rendiconto amministrativo)  delibera sentenza

(1)I responsabili delle gestioni fuori bilancio sono tenuti, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a presentare alla Ripartizione Finanze e Bilancio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, il rendiconto della gestione annuale, per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile.

(2)Al rendiconto sono allegati i documenti contabili giustificativi delle singole operazioni di entrata e di uscita, il conto giudiziale e relativi allegati.2)

(3)Il rendiconto evidenzia, per tipologie omogenee di operazioni o interventi, gli elementi indicati nello schema allegato.

(4) Il riscontro di cui al comma 1 può essere esercitato anche a campione sui documenti contabili giustificativi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso detti documenti sono trasmessi successivamente, dietro richiesta della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio.3)

massimeDelibera N. 278 del 02.02.2009 - Criteri per il controllo a campione sui documenti contabili giustificativi di rendiconti delle gestioni fuori bilancio
2)

L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 novembre 2008, n. 66.

3)

L'art. 4, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma, 2, del D.P.P. 20 novembre 2008, n. 66.

Art. 5 (Relazione illustrativa)

(1)Il rendiconto amministrativo è corredato di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione nel suo complesso, debitamente sottoscritta dal responsabile della gestione medesima. Nella relazione devono inoltre essere specificati:

  1. i riferimenti normativi della gestione;
  2. i movimenti finanziari più significativi;
  3. le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate (con riferimento ad eventuali deliberazioni di alimentazione del fondo) e per l'erogazione delle spese;
  4. la situazione patrimoniale del fondo con l'evidenza del credito residuo nei confronti dei mutuatari, distinto in quota capitale e quota interessi, nonché eventuali debiti della gestione verso altri fondi o verso il bilancio provinciale.

Art. 6 (Controlli)

(1)La Ripartizione Finanze e Bilancio ha facoltà di chiedere chiarimenti e di disporre accertamenti diretti sulle gestioni fuori bilancio, che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

(2)La regolarità amministrativa e contabile, riscontrata sulla base del rendiconto amministrativo, degli accertamenti diretti eventualmente effettuati e della concordanza con i dati riportati nel conto giudiziale, presentato nei termini di legge dall'istituto di tesoreria, è comunicata dalla Ripartizione Finanze e Bilancio al responsabile della gestione. In tale comunicazione la Ripartizione Finanze e Bilancio può formulare le osservazioni ritenute opportune.

(3)Gli adempimenti di cui al comma 2 devono concludersi entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui il rendiconto è presentato. Qualora la Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio muova rilievo, il responsabile della gestione deve dare risposta entro un mese dal ricevimento della comunicazione.4)

(4)Effettuato il riscontro della Ripartizione Finanze e Bilancio, la documentazione allegata al rendiconto amministrativo è restituita al responsabile della gestione.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

4)

L'art. 6, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 novembre 2008, n. 66.

ALLEGATO
Schema di rendiconto

SALDO INIZIALE

ENTRATE

Versamenti dal bilancio provinciale

Versamenti di terzi

Interessi attivi sui depositi

Interessi di mora

Rientri di mutui (distinti in quota capitale e quota interessi)

Storni da altri fondi

Altre entrate

USCITE

Erogazioni (mutui/contributi/altre spese)

Trasferimenti ad altri fondi

Ritenute fiscali

Compensi per la gestione

Versamenti al bilancio provinciale

Altre spese

SALDO FINALE