Pubblicato nel B.U. 3 aprile 2001, n. 14.
(1) Le modalità e le condizioni dell'uso della carta di credito sono stabilite dal contratto di adesione al relativo servizio bancario.
(2) In sede di rendicontazione delle spese di missione, il titolare della carta di credito è tenuto ad allegare, in aggiunta alla documentazione giustificativa, la ricevuta rilasciata all'atto di pagamento tramite la carta di credito.
(3) Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato all'Ufficio provinciale stipendi entro tre mesi dalla loro effettuazione.