Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) I/le richiedenti le prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge sono tenuti/e a comunicare all'organo al quale hanno presentato la domanda ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
(2) Al termine di ogni anno solare l'Ufficio provinciale competente per la previdenza sociale presenta al Ministero per la Solidarietà sociale un rendiconto della spesa.