Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Le condizioni economiche del nucleo familiare, compresi i beni immobili, sono valutate applicando le disposizioni di cui all'allegato A, 5.1, lettera c) del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.3)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 15 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.