Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2001, n. 45.
(1) Sentita la Commissione provinciale per l'impiego, con delibera della Giunta provinciale sono definiti i criteri per la stipula, ai sensi degli articoli 11, comma 2 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fra Ripartizione Lavoro-Ufficio del lavoro e le aziende, delle seguenti convenzioni:
(2) Per le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, si attuano i progetti d'inserimento lavorativo in conformità all'articolo 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.