In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

c) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 491)
Criteri per l'attuazione delle procedure amministrative riguardanti le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2001, n. 45.

Art. 1 (Elenchi e graduatorie)  delibera sentenza

(1) La graduatoria unificata di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è stilata al 1° gennaio, al 1° maggio e al 1° settembre di ogni anno. Per la formazione della graduatoria del collocamento obbligatorio si considera l'anzianità di disoccupazione nelle liste di collocamento obbligatorio, fino ad un massimo di 60 mesi dalla data d'iscrizione.

(2) Per la determinazione del punteggio valido per il diritto di precedenza nell'avviamento al lavoro presso un datore di lavoro pubblico o privato, si tiene conto, oltre che dell'anzianità di disoccupazione, anche delle percentuali d'invalidità secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246.

(3) Per la determinazione del punteggio non hanno nessuna incidenza nè i familiari a carico nè le condizioni economiche.

(4) A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio iniziale pari a zero punti e per ogni mese di anzianità di disoccupazione pregressa dalla data di iscrizione o reiscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio viene sommato un punto. A tale punteggio viene sommato il punteggio corrispondente alle percentuali d'invalidità secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246.

(5) Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore. In caso di parità di punteggio precede il lavoratore con maggiore anzianità di disoccupazione nelle liste del collocamento obbligatorio e a parità d'iscrizione il più anziano di età.

(6) La graduatoria unificata è suddivisa fra aspiranti al pubblico impiego in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ed aspiranti al settore privato. La graduatoria unificata per il pubblico impiego è ulteriormente suddivisa per gruppo di appartenenza linguistica.

(7) Le persone disabili ai sensi dell'articolo 1 lettere a) e c) della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono inserite in graduatoria con l'indicazione dei provvedimenti per l'inserimento lavorativo risultanti dalla dichiarazione della condizione di disabilità rilasciata dalla competente commissione medica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(8) Le persone disabili ai sensi dell'articolo 1 lettere b) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono inserite in graduatoria con l'indicazione dei provvedimenti per l'inserimento lavorativo risultanti dalla dichiarazione della condizione di disabilità, ove prevista, rilasciata dalla competente commissione medica.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006 - Concorsi pubblici - riserva di posti ex art. 16 L. 12 marzo 1999 n. 68 - stato di disoccupazione dei disabili presupposto necessario - improcedibilità di ricorso giurisdizionale per carenza di interesse - verifica inutilità della sentenza
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 49 —
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 ottobre 1996, n. 36
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49
ActionAction Art. 1 (Elenchi e graduatorie)
ActionAction Art. 2 (Unificazione di funzioni)
ActionAction Art. 3 (Convenzioni)
ActionAction Art. 4 (Istituzione del Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili)
ActionAction Art. 5 (Sanzioni)
ActionAction Art. 6 (Disposizioni finali)
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1 
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 38
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico