Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il capitolato speciale può prescrivere i luoghi di provenienza dei materiali da utilizzare.
(2) Il prezzo dei materiali comprende tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura, compresa ogni spesa per l'apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.
(3) A richiesta dell'amministrazione committente, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.