(1) L'appaltatore applica i contratti collettivi di cui all'articolo 55 della legge, anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione.
(2) L'appaltatore osserva le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.
(3) L'appaltatore risponde in solido di fronte all'amministrazione committente dell'osservanza delle norme di cui sopra con i subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per i lavori resi nell'ambito del subappalto.54)
(4) Il direttore dei lavori ordina per iscritto all'appaltatore, in caso di ritardo accertato, il pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti entro 24 ore anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto.
(5) Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 4, l'amministrazione committente può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.
(6) Al secondo invito di cui al comma 4 il responsabile del progetto valuta l'opportunità di procedere alla motivata risoluzione del contratto.55)