Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del progetto indicando il fatto, le presumibili cause e le conseguenze dannose.