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In vigore al: 08/03/2016

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 66 (Sospensione e ripresa dei lavori)

(1) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Sono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche, i casi di forza maggiore, le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 63, comma 1 lettere a), b) e c) della legge.

(2) La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

(3) L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che il direttore dei lavori abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

(4) Oltre ai casi previsti dal comma 1, il direttore dei lavori può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'amministrazione committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

(5) Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

(6) Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè, alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

(7) Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

(8) I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del progetto nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la ripresa del lavoro, si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 60.43)

(9) Ove, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

(10) Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 102.

(11) Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'amministrazione committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi precedenti sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

(12) Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

  1. detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari al 6,5 per cento rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
  2. la perdita di utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile d'impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 91, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 47 comma 3, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
  3. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del comma 7;
  4. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
43)

Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 23 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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