(1) I capitolati speciali d'appalto indicano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
(2) Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, la penale da applicare per ogni giorno di ritardo è pari al venti per cento del rapporto fra importo complessivo dei lavori e tempo fissato per l'ultimazione dei lavori, salva diversa previsione nel capitolato speciale d'appalto. La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.37)
(3) La penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata dal direttore dei lavori in sede di ultimo stato di avanzamento.
(4) Il capitolato speciale d'appalto può prevedere, per termini di ultimazione intermedi, delle penali commisurate all'entità delle lavorazioni cui si riferiscono.
(5) Il direttore dei lavori applica le penali di cui al comma 4 anche se successivamente il ritardo viene recuperato, qualora ne sia derivato un danno al committente.
(6) Qualora il ritardato adempimento non sia imputabile all'appaltatore, le penali non si applicano. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia in parte imputabile all'impresa, le penali vengono applicate parzialmente ed in misura proporzionale all'imputabilità del ritardo all'impresa.