Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 43 della legge, la garanzia di cui all'articolo 42 è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti.