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In vigore al: 08/03/2016

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 42 (Cauzioni)

(1) La cauzione definitiva prevista dall'articolo 50 della legge deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta.

(2) La cauzione definitiva non è obbligatoriamente richiesta per appalti di lavori d'importo pari o inferiore a 50.000 euro.

(3) La cauzione definitiva sostituisce le eventuali altre cauzioni e garanzie dovute dall'appaltatore alle amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, per l'esecuzione dei lavori.

(4) La cauzione definitiva cessa di avere effetto ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o comunque decorsi i termini per l'approvazione del certificato di collaudo, salvo che il superamento del termine dipenda da fatto imputabile all'appaltatore o per causa di forza maggiore.

(5) La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della contabilità finale, salva la risarcibilità del maggior danno.

(6) L'amministrazione committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per:

  1. le spese inerenti ai lavori da eseguirsi d'ufficio;
  2. l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore;
  3. provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

(7) L'amministrazione committente può destinare la rimanente parte della cauzione definitiva al pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dell'appaltatore, dei crediti spettanti ai subappaltatori e dei crediti vantati da terzi, sempreché connessi con l'esecuzione dei lavori.

(8) L'amministrazione committente può richiedere in forma scritta all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle rate d'acconto da corrispondere all'appaltatore, senza che ciò comporti la corresponsione di interessi.

(9) Per le forniture rientranti nella disciplina della legge è facoltà dell'amministrazione committente richiedere la costituzione della cauzione provvisoria e definitiva.

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