Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) I lavori da eseguirsi in economia sono:
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 8 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.
La lettera e) è stata sostituita dall'art. 8 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16, e dall'art. 1 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 65.