Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Nelle procedure aperte i capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, sono messi a disposizione dei concorrenti dall'amministrazione committente entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta.
(2) Nelle procedure ristrette i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono messi a disposizione contestualmente alla lettera d'invito.24)
(3) Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, sono comunicate entro sei giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Il testo tedesco del comma 2 è stato sostituito dall'art. 12 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.