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In vigore al: 08/03/2016

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 23 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria)  delibera sentenza

(1) Fino all'istituzione dell'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 della legge, per gli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa alla gara d'appalto l'impresa in possesso dell'attestazione SOA, oppure in possesso della capacità finanziaria, economica e tecnica provata con le successive referenze:

  1. una idonea referenza bancaria, che dovrà essere rilasciata in busta chiusa, da presentarsi dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto;
  2. l'attestazione di aver eseguito ed ultimato nel quinquennio precedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario, il primo giorno antecedente la data di invio della richiesta di offerta a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto o ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore al 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori; in caso di opere pubbliche, deve essere provato da attestazione di esecuzione a regola d'arte del direttore dei lavori, anche in relazione a lavori ultimati e non collaudati; in caso di opere private da dichiarazione di accettazione del committente;
  3. una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi cinque anni. Inoltre, deve risultare dalla predetta dichiarazione, che l'impresa ha sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. Ai fini di tale valutazione, in caso di imprese individuali o di società di persone, l'attività lavorativa nell'azienda prestata dai titolari o dai soci viene valutata nella misura di cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. 21)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnio-economica - apertura dei plichi - determinaione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'eclusione dalla gara
21)

L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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