(1) La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che il collaudatore giudica necessari.
(2) Il collaudatore trasmette formale comunicazione del prolungamento delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui all'articolo 19, comma 3 della legge, e delle relative cause, all'appaltatore e al responsabile di progetto, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
(3) Nel caso di ritardi attribuibili al collaudatore, il responsabile di progetto assegna un termine non superiore a 30 giorni per il completamento delle operazioni; trascorso inutilmente tale termine, il responsabile di progetto propone all'amministrazione committente la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità del collaudatore per i danni che dovessero derivare dall'inadempimento.
(4) L'appaltatore non ha diritto a chiedere alcun indennizzo quando le operazioni di collaudo, in conseguenza delle verifiche di cui al comma 1, non possono, per cause indipendenti dalla volontà dell'amministrazione committente, condursi a compimento entro il termine stabilito.