Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il progettista è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente per la progettazione completa dell'opera.
(2) Nel caso in cui la progettazione necessiti di prestazioni specialistiche verrà creato un gruppo di progettazione la cui composizione sarà concordata tra l'incaricato e l'amministrazione committente. Nel contratto d'incarico l'amministrazione committente definirà le prestazioni d'ogni specialista sulla base del Capitolato prestazionale di cui all'articolo 9.
(3) Il progettista è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente anche per la progettazione svolta dagli eventuali progettisti specialistici. In subordine l'amministrazione committente si riserva la facoltà di far valere la responsabilità direttamente anche nei confronti dei progettisti specialistici per la parte di loro competenza.9)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 10 del D.P.P. 25 marzo 2004, n. 11.