Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Sono soggetti a collaudo i lavori d'importo superiore a 300.000 euro calcolato sul prezzo contrattuale, sugli atti di sottomissione e sugli ordini di servizio.
(2) Il collaudo di un lavoro pubblico ha lo scopo di verificare e certificare che:
(3) Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nella contabilità finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.