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In vigore al: 08/03/2016

k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 311)
Servizio automobilistico provinciale

1)

Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

Art. 1 (Parco autoveicoli e motoveicoli provinciale)

(1) L'amministrazione provinciale e gli enti e le aziende da essa dipendenti sono dotati di autoveicoli e di motoveicoli il cui uso è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività rientranti nei compiti d'istituto, fatta eccezione per le autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

(2) Rientrano tra i compiti d'istituto le attività svolte da persone con incarichi di rappresentanza dell'amministrazione provinciale in seno ad altri enti o organismi, sempreché queste non dispongano di autovetture nell'ambito dei medesimi.

(3) Il Presidente della Provincia può autorizzare, di volta in volta, esperti o consulenti dell'amministrazione provinciale, o altre persone incaricate di svolgere compiti di studio o collaborazione inerenti ad attività istituzionali della Provincia, o cui siano state delegate funzioni di rappresentanza di singoli Assessori, di avvalersi delle autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o di altre autovetture di servizio, per viaggi strettamente attinenti all'assolvimento dei predetti compiti.

(4) In caso di assoluta necessità e per periodi limitati è consentita la messa a disposizione di speciali veicoli industriali o mezzi appositamente attrezzati di proprietà provinciale a terzi incaricati di servizi essenziali, in quanto funzionali ai servizi affidati; le modalità e le condizioni di utilizzo sono regolate nel relativo contratto.

Art. 2 (Categorie di autoveicoli e di motoveicoli)

(1) Gli autoveicoli ed i motoveicoli di cui all'articolo 1 si distinguono in:

  • a)  autovetture destinate ai membri della Giunta provinciale, da utilizzarsi, qualora disponibili, anche dai dirigenti dell' amministrazione provinciale e dai segretari particolari degli Assessori, per lo svolgimento di attività rientranti nei compiti d'istituto;
  • b)  autovetture messe a disposizione dei servizi generali dell' amministrazione provinciale, con una cilindrata massima fino a cc 1400 ed una potenza fino a 75 CV;
  • c)  autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto per usi particolari, destinati a situazioni speciali per tipo e ambito di impiego, di cilindrata e potenza CV variabile a seconda delle necessità;
  • d)  autoveicoli elettrici, destinati prevalentemente ad uscite di servizio nell' ambito cittadino.

Art. 3 (Approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli)

(1) L'approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli da parte dell'amministrazione provinciale avviene:

  • a)  per le autovetture di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), tramite acquisti in economia ai sensi del regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi in economia;
  • b)  per i veicoli di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c) del Servizio strade e dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché per i veicoli del Servizio antincendi e della Protezione civile e del Corpo forestale provinciale, per quanto non destinati ad uffici amministrativi, tramite contratti di acquisto o permuta;
  • c)  per i restanti autoveicoli e per i motoveicoli, di norma, tramite contratti di leasing.

(2) I contratti sono stipulati in base a programmi annuali predisposti dalla ripartizione servizi centrali e, per i veicoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dalle ripartizioni rispettivamente competenti, nonché approvati dalla Giunta provinciale.

(3) Gli autoveicoli ed i motoveicoli sono dismessi, su proposta del consegnatario, ed eventualmente sostituiti dall'amministrazione provinciale, soltanto qualora l'ulteriore utilizzo, tenuto conto dell'anno di costruzione, del numero di chilometri percorsi, dello stato d'uso generale e della sicurezza di guida, non risulti più essere economico, e comunque di norma non prima del raggiungimento di 130.000 chilometri.

Art. 4 (Utilizzo)

(1) È vietato utilizzare gli autoveicoli e motoveicoli per ragioni personali, ad eccezione delle autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), concedere per qualsiasi motivo a privati od enti l'uso dei medesimi o trasportare, salvo autorizzazione dell'amministratore o del funzionario trasportato, persone estranee al servizio, o cose ed oggetti non attinenti al medesimo.

(2) Al consegnatario di autoveicoli e i motoveicoli di proprietà provinciale competono l'autorizzazione all'utilizzo, il controllo sul regolare impiego nonché la custodia e la manutenzione dei medesimi, ivi compresi gli adempimenti connessi alla revisione, alla tassa automobilistica ed alla copertura assicurativa. Per le autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la custodia e la manutenzione predette sono curate dagli autisti secondo le direttive del consegnatario.

(3) In caso di autoveicoli e di motoveicoli non di proprietà provinciale il direttore della ripartizione competente ne autorizza l'uso e impartisce le direttive ai fini della custodia e della manutenzione in conformità alle condizioni pattuite col contratto di leasing.

Art. 5 (Distintivi)

(1) Le autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono dotate di un distintivo, da apporre sul parabrezza, dalle dimensioni di 16 x 9,5 cm, recante lo stemma della Provincia dai colori rosso e oro su fondo bianco, sopra lo stemma in alto le scritte in nero "Autonome Provinz Bozen Südtirol" "Provincia Autonoma di Bolzano", nonché sotto lo stemma in basso le scritte "Landeshauptmann" "Presidente" ovvero "Landeshauptmann-Stellvertreter" "Vice-Presidente" o "Landesrat" "Assessore".

(2) I restanti autoveicoli ed i motoveicoli recano uno speciale distintivo ben visibile, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia.

(3) Gli autoveicoli ed i motoveicoli destinati al Servizio strade, all'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché all'Azienda provinciale foreste e demanio recano un ulteriore distintivo, approvato con il decreto di cui al comma 2, indicante il servizio cui sono assegnati.

(2) Durante i servizi di rappresentanza ufficiali, l'autovettura del Presidente della Giunta è munita di un guidoncino con lo stemma della Provincia, conforme al modello stabilito con il decreto di cui al comma 2.

Art. 6 (Rifornimento di carburante)

(1) Il rifornimento di carburante e di lubrificanti avviene presso le autorimesse provinciali, presso rifornitori convenzionati a mezzo di appositi buoni o, in caso di necessità, presso i cantieri provinciali o qualsiasi altro rifornitore.

Art. 7 (Libretto del veicolo)

(1) Fatta eccezione per le autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ciascun autoveicolo o motoveicolo di proprietà provinciale è munito di norma, ai fini del controllo dei percorsi e dei consumi, di un apposito libretto, di cui è responsabile il conducente assegnatario.

(2) Dal libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo o motoveicolo, il nome e cognome del consegnatario e del conducente assegnatario, i chilometri percorsi, la denominazione delle località più distanti raggiunte giornalmente, i rifornimenti di carburante, lubrificanti e altro materiale di consumo, l'acquisto di gomme e le varie spese incontrate per il mantenimento e la riparazione del veicolo.

Art. 8 (Pulizia e parcheggio dei veicoli)

(1) È fatto obbligo al conducente assegnatario di provvedere alla pulizia dei veicoli e di tenere i medesimi in perfetta efficienza.

(2) Gli autoveicoli e motoveicoli devono essere riportati nell'autorimessa o parcheggio all'uopo destinato non appena terminato il servizio. È fatto divieto al conducente assegnatario di parcheggiare il veicolo in luogo diverso da quello prestabilito senza autorizzazione scritta da parte del consegnatario del medesimo.

(3) Di eventuali danni che dovessero verificarsi al veicolo in conseguenza della mancata osservanza di quanto previsto nel comma 2, risponde personalmente il conducente assegnatario.

Art. 9 (Riparazioni)

(1) Le riparazioni che non possono essere eseguite direttamente dal conducente assegnatario con i mezzi disponibili, nè dall'autorimessa provinciale, sono affidate alle officine private. Le riparazioni urgenti, rese necessarie per la prosecuzione del viaggio, possono essere eseguite da un'officina situata lungo il percorso scelta in base alle valutazioni del conducente assegnatario e alle indicazioni del funzionario trasportato.

Art. 10 (Assicurazione ed incidenti)

(1) All'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e dei motoveicoli di proprietà provinciale provvede l'Ufficio patrimonio.

(2) Qualsiasi danno subito da autoveicolo o motoveicolo provinciale è prontamente segnalato dal consegnatario, all'Ufficio patrimonio; eventuali reati connessi a tali danni sono denunciati all'autorità competente.

(3) In caso di incidente il conducente assegnatario, ove possibile ed opportuno, richiede l'intervento della polizia stradale, dei carabinieri o dei vigili urbani, prende nota dei dati di identificazione dei veicoli e delle persone coinvolti nell'incidente e degli eventuali testimoni e ne dà notizia nel più breve tempo possibile al consegnatario; il consegnatario a sua volta segnala tempestivamente all'Ufficio patrimonio l'incidente occorso, inviando una relazione dettagliata dell'incidente, sottoscritta dal conducente assegnatario e vistata dall'amministratore o dal funzionario trasportato, corredata da copia dell'eventuale denuncia dell'incidente concordata con i conducenti degli altri veicoli coinvolti.

Art. 11 (Abrogazioni)

(1) È abrogato il decreto del Presidente della giunta provinciale 21 giugno 1989, n. 13, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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