Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) È fatto obbligo al conducente assegnatario di provvedere alla pulizia dei veicoli e di tenere i medesimi in perfetta efficienza.
(2) Gli autoveicoli e motoveicoli devono essere riportati nell'autorimessa o parcheggio all'uopo destinato non appena terminato il servizio. È fatto divieto al conducente assegnatario di parcheggiare il veicolo in luogo diverso da quello prestabilito senza autorizzazione scritta da parte del consegnatario del medesimo.
(3) Di eventuali danni che dovessero verificarsi al veicolo in conseguenza della mancata osservanza di quanto previsto nel comma 2, risponde personalmente il conducente assegnatario.