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In vigore al: 08/03/2016

q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 111)
Regolamento sul trasferimento del personale forestale della Ripartizione foreste

1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2001, n. 18.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina i trasferimenti del personale appartenente al Corpo forestale provinciale, di seguito denominato "personale forestale", tra i servizi della Ripartizione foreste, ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.

(2) Ai fini del comma 1 sono considerati servizi della Ripartizione foreste le seguenti unità organizzative con personale forestale del contingente dei posti della stessa ripartizione:

  1. la direzione di ripartizione,
  2. gli uffici centrali, compresa l'Azienda provinciale foreste e demanio,
  3. gli ispettorati forestali,
  4. i servizi di coordinamento,
  5. le stazioni forestali,
  6. le stazioni di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio situate sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano,
  7. i posti di custodia ittico-venatoria.

Art. 2 (Competenza)

(1) Il Direttore della Ripartizione foreste provvede all'assegnazione del personale forestale e dispone con decreto i trasferimenti ovvero il rigetto degli stessi, sentiti gli interessati e i competenti direttori d'ufficio.

(2) Contro i decreti di cui al comma 1 può essere presentato ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 3 (Procedimento per il trasferimento)

(1) Il Direttore della Ripartizione foreste pubblica, per trenta giorni consecutivi, un avviso relativo ai posti da occupare per i singoli profili professionali, con indicazione di eventuali ulteriori titoli di preferenza, all'albo della direzione di ripartizione, degli uffici centrali, degli ispettorati forestali e dell'ufficio con funzione di coordinamento delle stazioni di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio situate sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Le domande di trasferimento possono essere presentate rispettivamente entro le ore dodici del trentesimo giorno dalla data dell'avviso o spedite con lettera raccomandata entro il medesimo termine.

(3) Nella domanda possono essere indicate, in stretto ordine decrescente di preferenza, cinque sedi di proprio godimento, di cui i primi due di posti banditi e ulteriori tre di posti che potrebbero rendersi vacanti nel corso dei trasferimenti.

(4) In sede di formazione della graduatoria per ogni posto da occupare il Direttore della Ripartizione foreste verifica se i singoli candidati siano in possesso dei relativi requisiti di accesso, tenendo conto delle esigenze di servizio e delle eventuali difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali.

(5) Tra i candidati ammessi viene formata la graduatoria nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6.

(6) Le graduatorie sono pubblicate contestualmente per 15 giorni consecutivi agli albi di cui al comma 1.

(7) I trasferimenti si effettuano a tempo indeterminato.

(8) Su richiesta dell'interessato e sentiti i direttori d'ufficio competenti il trasferimento può essere revocato entro i successivi sei mesi prescindendo dalla graduatoria a condizione che il posto originario sia ancora disponibile.

Art. 4 (Esigenze di servizio)

(1) Il Direttore della Ripartizione foreste valuta, in sede di trasferimento o di prima assegnazione, le seguenti esigenze di servizio:

  1. a livello provinciale almeno il cinquanta per cento dei posti previsti complessivamente per i profili professionali di agente ed assistente, sovrintendente, nonché ispettore forestale del contingente della Ripartizione foreste è riservato al profilo professionale di agente ed assistente forestale e per i rimanenti posti il numero dei posti nel profilo professionale di sovrintendente forestale non può essere inferiore a quello del profilo professionale di ispettore forestale;
  2. il contingente di personale delle stazioni forestali è composto di norma da almeno quattro dipendenti dei profili professionali di agente ed assistente, sovrintendente ed ispettore forestale, di cui comunque almeno il cinquanta per cento deve essere occupato con agenti ed assistenti forestali;
  3. i posti vanno occupati prioritariamente con trasferimento di personale forestale già in servizio e subordinatamente con l'assegnazione di personale forestale neo assunto, se non ostano esigenze di servizio o difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali;
  4. nelle stazioni forestali, in occasione di trasferimenti, deve essere garantita la presenza di almeno tre forestali con esperienza di servizio;
  5. il personale forestale neo assunto non può essere assegnato di norma al comune di residenza o di abituale dimora dell'ultimo quinquennio;
  6. alle singole stazioni forestali non vengono assegnate più di due persone che abbiano superato il medesimo corso base di formazione.

Art. 5 (Difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali)

(1) Il Direttore della Ripartizione foreste valuta, in sede di trasferimento o di prima assegnazione, le eventuali difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali che possono impedire il normale ed ordinato svolgimento del servizio, precisando i fatti che possono dar luogo alla situazione di incompatibilità.

(2) Il Direttore della Ripartizione foreste dispone il trasferimento d'ufficio in caso di difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali che impediscono il normale ed ordinato svolgimento del servizio, dopo aver sentito gli interessati ed il competente direttore d'ufficio, precisando i fatti che hanno determinato la situazione di incompatibilità.

(3) Nell'audizione gli interessati possono essere assistiti da una persona di fiducia.

Art. 6 (Aspetti sociali)

(1) La graduatoria viene formata nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti;
  2. per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti;
  3. per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti;
  4. per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti;
  5. per ciascun anno di servizio effettivo: 1 punto.

(2) In caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente cui è attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi.

(3) In caso di ulteriore parità di punteggio, ha la precedenza il dipendente che alla data del termine di scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento è inquadrato nel profilo professionale superiore.

(4) All'interno dei singoli profili professionali prevale la qualifica.

(5) All'interno della stessa qualifica prevale l'anzianità di servizio.

(6) In caso di ulteriore parità di punteggio prevale l'età anagrafica.

Art. 7 (Trasferimento d'ufficio)

(1) Si provvede al trasferimento d'ufficio in caso di:

  1. soppressione del posto,
  2. nomina a comandante di stazione,
  3. conflitto di interessi.

(2)2)

(3) Si può provvedere al trasferimento d'ufficio in caso di:

  1. mobilità verticale,
  2. mobilità orizzontale,
  3. difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali.

(4) La disciplina di missione vigente per il trasferimento d'ufficio si applica solo nei casi elencati al comma 1, lettera a) e al comma 3, lettera c).

(5) Per esigenze di servizio urgenti o temporanee si può provvedere al trasferimento d'ufficio a tempo determinato fino ad un anno, se ciò non comporta maggiori spese per il dipendente.

2)

L'art. 7, comma 2, è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera a), del D.P.P. 4 febbraio 2009, n. 6.

Art. 8 3)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

3)

Sostituisce l'allegato 1 al D.P.G.P. 30 giugno 1992, n. 23.

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