Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2001, n. 18.
(1) Il Direttore della Ripartizione foreste valuta, in sede di trasferimento o di prima assegnazione, le eventuali difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali che possono impedire il normale ed ordinato svolgimento del servizio, precisando i fatti che possono dar luogo alla situazione di incompatibilità.
(2) Il Direttore della Ripartizione foreste dispone il trasferimento d'ufficio in caso di difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali che impediscono il normale ed ordinato svolgimento del servizio, dopo aver sentito gli interessati ed il competente direttore d'ufficio, precisando i fatti che hanno determinato la situazione di incompatibilità.
(3) Nell'audizione gli interessati possono essere assistiti da una persona di fiducia.