Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, N. 39.
(1) A decorrere dal 1° settembre 2000, gli ordinamenti e le relative sperimentazioni funzionanti nell'anno 1999/2000 sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento e gli orari di funzionamento, costituiscono, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 122), i curricoli delle scuole a carattere statale. A decorrere dal 1° settembre 2000 i seguenti indirizzi e nuovi piani orario e piani di studio costituiscono inoltre i curricoli delle scuole a carattere statale:
(2) Ai curricoli di cui al comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa, adottato da ciascuna istituzione scolastica a norma della menzionata legge provinciale.
Riportata al n. XXXV - F/i.
Il comma 1 è stato integrato con D.P.G.P. 22 settembre 2000, n. 5/16.3.
(1) Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado il monte ore annuale delle discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni è pari al numero di ore calcolato sulla base di trentaquattro settimane di lezione.
(2) Nelle scuole elementari il monte ore annuale minimo delle discipline obbligatorie di insegnamento previste dai curricoli è definito come segue:
(1) L'orario obbligatorio annuale complessivo dell'attività didattica è calcolato sulla base di 34 settimane di lezione previste dal vigente calendario scolastico.
(2) Le singole scuole possono innalzare il numero minimo delle ore obbligatorie prescritte dalle norme vigenti, secondo le esigenze del piano dell'offerta formativa e tenendo conto della dotazione organica assegnata.
(3) La quota obbligatoria di base del curricolo è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di cui all'articolo 2.
(4) La quota obbligatoria a libera disposizione della scuola è pari alla differenza tra l'orario complessivo obbligatorio di cui ai commi 1 e 2 e la quota obbligatoria di base di cui al comma 3.
(5) L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 3 e 4, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.
(1) La quota obbligatoria a libera disposizione della scuola è utilizzata
utilizzando le risorse professionali presenti nella scuola, anche in attuazione dell'organico funzionale.
(2) Nuove discipline possono essere introdotte soltanto se esistono i relativi programmi approvati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ovvero in via sperimentale.
(1) L'orario obbligatorio annuale complessivo delle attività didattiche ha la durata minima di 850 ore (=25x34) nelle prime classi delle scuole elementari in lingua tedesca e delle scuole elementari delle località ladine e di 918 ore (=27x34) in tutte le altre classi.
(2) Dall'orario obbligatorio delle attività didattiche è escluso il tempo dedicato alla mensa ed al trasporto.
(3) Anche per le scuole elementari trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
(1) È revocata la disposizione per cui le deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto relative ai progetti per aree disciplinari, gemellaggi tra scuole e classi, nonché scambi di alunni, siano inviate, a norma dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione della Giunta provinciale 29 giugno 1998, n. 2867, alla competente Intendenza scolastica.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Liceo Scientifico "A. Einstein" di Merano
Introduzione del piano orario e dei piani di studi già attuati nei licei scientifici di Bressanone, Brunico e Vipiteno con le seguenti modifiche del piano orario valido fino alla fine dell'anno scolastico 1999/2000:
Istituto Magistrale "J. Gasser" di Bressanone
Modifiche nel quadro orario:
Liceo Scientifico di Vipiteno
piano orario 1
piano orario 2
piano orario 3
L'allegato A è stato aggiunto con D.P.G.P. 22 settembre 2000, n. 5/16.3.