In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.11)
Norme transitorie per la prima applicazione della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, N. 39.

Art. 1 (Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)

(1) A decorrere dal 1° settembre 2000, gli ordinamenti e le relative sperimentazioni funzionanti nell'anno 1999/2000 sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento e gli orari di funzionamento, costituiscono, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 122), i curricoli delle scuole a carattere statale. A decorrere dal 1° settembre 2000 i seguenti indirizzi e nuovi piani orario e piani di studio costituiscono inoltre i curricoli delle scuole a carattere statale:

  • -  nuovi piani orario e piani di studio "Classi coopertive" presso le scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca;
  • -  nuovi piani orario e piani ad indirizzo musicale presso le scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca;
  • -  indirizzo "Elettronica e Telecomunicazioni" presso l' Istituto Tecnico Industriale di Merano;
  • -  progetto statale "Mercurio" nei trienni dell' Istituto Tecnico Commerciale "H. Kunter" di Bolzano e dell'Istituto Tecnico commerciale di Brunico;
  • -  indirizzo "Informatica-Industriale" nel triennio dell' Istituto Industriale di Silandro;
  • -  indirizzo "Informatica-Industriale" presso l' Istituto Tecnico Industriale di Bressanone;
  • -  nuovi piani orario e piani di studio presso il Liceo scientifico "A. Einstein" di Merano;
  • -  nuovi piani orario e piani di studio presso l' Istituto magistrale "J. Gasser" di Bressanone;
  • -  reistituzione del "Indirizzo linguistico" per il Biennio presso il Liceo scientifico di Vipiteno. 3)

(2) Ai curricoli di cui al comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa, adottato da ciascuna istituzione scolastica a norma della menzionata legge provinciale.

2)

Riportata al n. XXXV - F/i.

3)

Il comma 1 è stato integrato con D.P.G.P. 22 settembre 2000, n. 5/16.3.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74 
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionArt. 1 (Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)
ActionActionArt. 2 (Monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento)
ActionActionArt. 3 (Orario obbligatorio annuale complessivo)
ActionActionArt. 4 (Utilizzazione della quota a disposizione della scuola)
ActionActionArt. 5 (Orario obbligatorio nella scuola elementare)
ActionActionArt. 6 (Iniziative parascolastiche)
ActionActionElenco dei nuovi piani orario e piani di studio, che vengono introdotti nelle seguenti scuole secondarie superiori a partire dall'anno scolastico 2000/2001
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico