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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

TITOLO I
VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

Art. 1 (Soggezione a vincolo idrogeologico-forestale permanente)

(1) La soggezione al vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali, in seguito denominato "vincolo", di cui all'articolo 3 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, in seguito denominata "Ordinamento forestale", avviene su iniziativa della Ripartizione provinciale foreste, in seguito chiamata "Ripartizione foreste" secondo le modalità previste dai seguenti commi.

(2) Qualora il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente, in seguito denominato „ispettorato forestale“, ravvisi la sussistenza delle condizioni per la soggezione a vincolo, egli formula la relativa proposta al direttore dell’ufficio pianificazione forestale. 2)

(3) Il direttore dell'ispettorato forestale allega a tale proposta una relazione tecnica contenente la descrizione dei terreni attualmente soggetti a vincolo e di quelli di cui si richiede il vincolo, i relativi estratti di mappa catastale e una corografia in scala adeguata, e comunque non inferiore alla scala 1:10.000.

(4) Una copia della proposta viene notificata ai proprietari terrieri e trasmessa al comune territorialmente competente, in seguito denominato "comune", per la pubblicazione all'albo pretorio per i successivi 15 giorni. Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o pubblicazione possono essere presentate eventuali osservazioni all'ispettorato forestale.

(5) 5. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il direttore dell’ispettorato forestale trasmette al direttore dell’ufficio pianificazione forestale la proposta motivata corredata dalla documentazione nonché dalle osservazioni pervenute nei termini. Lo stesso decide sulla proposta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa. 3)

(6) La decisione di cui al comma 5 viene notificata ai proprietari dei relativi terreni, trasmessa al comune e, qualora il vincolo venga disposto, anche pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(7) Il nuovo vincolo diviene efficace nei confronti dei suddetti terreni 30 giorni dopo la pubblicazione di cui al comma 6.

2)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.
3)
L'art. 1, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.

Art. 2 (Soppressione del vincolo)

(1) Qualora il direttore dell’ispettorato forestale ravvisi in venir meno dei presupposti per il mantenimento del vincolo, propone al direttore dell’ufficio pianificazione forestale la soppressione del vincolo sui relativi terreni. In tal caso si applica il procedimento previsto dall’articolo 1. 4)

(2) Il vincolo è soppresso all'entrata in vigore della delibera di approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale, qualora il piano urbanistico nuovo, rielaborato o una sua variante preveda per una superficie come destinazione urbanistica una tra le seguenti tipologie:

  1. zone residenziali,
  2. zone per insediamenti produttivi,
  3. zone destinate alla lavorazione di ghiaia,
  4. zone per impianti turistici,
  5. zone per attrezzature collettive,
  6. zone per attrezzature collettive sovracomunali,
  7. parcheggio pubblico,
  8. zona di verde pubblico,
  9. parco giochi per bambini,
  10. infrastrutture ed aree per la viabilità all'interno dei centri edificati stabiliti nel rispetto della normativa vigente.

(3) Nei casi di cui al comma 2 l'ufficio competente della Ripartizione urbanistica provvede alla trasmissione della documentazione grafica all'ufficio della Ripartizione foreste competente per la pianificazione forestale.

4)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.

Art. 3 (Cartografia e documenti)

(1) L'originale della cartografia e dei documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati sono conservati e gestiti dall'ufficio della Ripartizione foreste competente per la pianificazione forestale. Una copia viene messa a disposizione del comune, dell'ispettorato forestale e della stazione forestale. È data facoltà a chiunque di chiedere ed ottenere, previo pagamento dei diritti dovuti per legge, copie od estratti.

TITOLO II
NORME PARTICOLARI PER I TERRENI VINCOLATI

Capo I
Trasformazione del bosco in altre forme di utilizzazione e movimenti di terreno

Art. 4 (Bosco)

(1) Ai fini dell'applicazione dell'Ordinamento forestale la presenza del bosco e la sua delimitazione vengono determinate dall'autorità forestale sulla base della copertura reale del suolo.

(2) Indipendentemente dal diritto di proprietà e da ogni altro diritto reale nonché dal vincolo idrogeologico-forestale esistenti sul terreno, è considerato bosco qualsiasi appezzamento di terreno dell'estensione superiore a 500 metri quadrati e coperto da specie forestali arboree od arbustive, compresi i castagneti da frutto ed altri popolamenti assimilabili.

(3) Sono considerati bosco anche le superfici boschive di cui al comma 2 temporaneamente prive di copertura forestale a seguito di eventi naturali, tagli oppure altri interventi, nonché le strade forestali, le baite, i depositi di legname, gli invasi d’acqua con una capienza inferiore a 5.000 metri cubi ed in genere le infrastrutture destinate alla gestione del bosco. 5)

(4) Sono assimilate al bosco tutte le aree circondate da bosco ed aventi una superficie inferiore a 1.600 metri quadrati priva di copertura forestale per cause pedologiche, come le paludi o le zone improduttive.

(5) Non sono tuttavia considerati bosco gli impianti di specie forestali per la coltivazione di alberi di Natale fino ad un turno massimo di vent'anni, denunciati come tali all'autorità forestale, i filari di alberi, le piantagioni vivaistiche, i parchi, i giardini, le zone cimiteriali coperte da specie forestali, nonché le formazioni di arbusti nani e le formazioni erbacee utilizzate come prati e pascoli con copertura rada di specie forestali.

5)
L'art. 4, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.

Art. 5 6)

6)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.

Art. 6 (Movimenti di terreno e materiale)

(1) Salvo che per gli interventi di modesta entità di cui all'articolo 6, comma 3 dell'Ordinamento forestale, esenti da qualsiasi autorizzazione, chiunque intenda eseguire lavori di scavo o di deposito non diretti al cambio di coltura ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinamento forestale, deve presentare domanda documentata al comune.

(2) Il comune, anche in collaborazione con l'autorità forestale, verifica se i lavori riguardano terreni vincolati ed esamina la documentazione prescritta dalle disposizioni provinciali o comunali a seconda della categoria di lavoro. Accertata la regolarità della documentazione il comune,

  1. nel caso di procedura di autorizzazione semplificata per lavori che comportano interventi di lieve entità nel paesaggio, rilascia il relativo provvedimento nel rispetto della normativa vigente;
  2. nel caso di procedura di approvazione cumulativa e di procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmette nel rispetto della normativa vigente la domanda con la documentazione completa e l'indicazione della sussistenza del vincolo all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;
  3. negli altri casi trasmette la domanda con la documentazione completa all'ispettorato forestale.

(3) Qualora nei casi di cui al comma 2, lettera c), entro i successivi 30 giorni non pervenga l'autorizzazione al comune, questa si considera approvata.

(4) Qualora per la situazione esistente sul luogo o a causa di forza maggiore l'ispettorato forestale non sia in grado di svolgere l'attività necessaria per il rilascio dell'autorizzazione, il termine ivi indicato è interrotto per una sola volta e ricomincia a decorrere dalla data di cessazione della causa d'impedimento. Tale sospensione dei termini viene comunicata al comune richiedente.

(5) Il comune è comunque obbligato, all'atto del rilascio del proprio provvedimento di autorizzazione o di diniego, a trasmetterne copia all'ispettorato forestale, se il provvedimento riguarda lavori di scavo o di deposito su terreni vincolati.

Art. 7 (Prestazione di cauzione)

(1) La cauzione per la corretta esecuzione dei lavori può essere prestata mediante la consegna presso il tesoriere della Provincia di Bolzano di una somma di denaro, di titoli di Stato o di un libretto di risparmio, la presentazione di una fidejussione bancaria di uguale importo a favore della Provincia autonoma di Bolzano ovvero mediante una delega di pagamento. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso und contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo.

(2) La cauzione deve essere prestata prima dell'inizio dei lavori.

(3) L'ammontare della cauzione viene determinato tenendo conto delle spese che deriverebbero nel caso di esecuzione in economia dei lavori da parte dell'autorità forestale.

(4) Qualora per l'esecuzione dei lavori sia prescritta anche la prestazione di una cauzione sulla base di altre disposizioni, lo svincolo delle cauzioni può avvenire solamente dopo l'accertamento della regolare esecuzione eseguito di concerto dai tecnici a tal fine incaricati dalle strutture dell'amministrazione provinciale che hanno prescritto la prestazione di una cauzione.

(5) Qualora i lavori non vengano eseguiti regolarmente, l'autorità forestale può eseguire in economia i lavori necessari utilizzando a tal fine la cauzione prescritta.

Capo II
Gestione ed utilizzazione del bosco e dei pascoli

Art. 7/bis (Taglio di piante legnose senza assegno)

(1) Nei boschi di alto fusto è ammesso il taglio di piante legnose fino a 20 metri cubi lordi annui senza previo assegno da parte dell’autorità forestale, qualora la ripresa annuale ordinaria superi detta quantità. Qualora la ripresa annuale ordinaria sia inferiore a 20 metri cubi lordi annui, il taglio senza previo assegno può avvenire soltanto fino al raggiungimento della ripresa annuale.

(2) Nei boschi cedui è ammesso il taglio di piante legnose fino a 2.000 metri quadrati annui senza previo assegno da parte dell’autorità forestale.

(3) L’assegno preventivo deve avvenire in ogni caso, qualora trattasi di:

  1. siepi e vegetazione arbustiva;
  2. boschi riparali;
  3. con altri gruppi di piante legnose con un’estenzione inferiore a 500 metri quadrati.

(4) Per tagli senza preventivo assegno non vengono concessi contributi.

(5) Prima di effettuare il taglio senza previo assegno, lo stesso deve essere comunicato alla stazione forestale territorialmente competente. In caso di inosservanza viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria minima previsto dall’Ordinamento forestale. 7)

7)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40.

Art. 8 (Principi generali per la gestione del bosco)

(1) Il bosco viene trattato ed utilizzato in modo da mantenere nel tempo la sua durevolezza perseguendo, a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni, la costante tutela della sua varietà biologica, produttività, capacità di rinnovazione nonché vitalità e stabilità.

(2) Il trattamento del bosco, in seguito denominata "selvicoltura", comprende la costituzione del bosco, tutte le cure colturali nelle sue diverse fasi di sviluppo, il taglio del bosco connesso con la sua rinnovazione e la consapevole rinuncia alle utilizzazioni; la selvicoltura tiene inoltre conto delle esigenze del proprietario del bosco e delle modalità d'esbosco.

(3) La selvicoltura è di tipo naturalistico ed avviene secondo una visione integrale dell'ecosistema bosco. La selvicoltura naturalistica si fonda sulla mescolanza naturale tra le specie arboree, su un sano sistema di equilibri nel bosco e sulla sua rinnovazione naturale.

(4) Con la selvicoltura naturalistica, in considerazione delle funzioni ecologiche, economiche e sociali del bosco, vengono mantenute stabilmente, migliorate ed adattate ad ogni singola tipologia forestale soprattutto la funzione di habitat, quella protettiva, produttiva e culturale, valutando ogni singola pianta in relazione a tali funzioni.

(5) La funzione di habitat, l'unica non riferita all'uomo, costituisce la base per le altre funzioni ed è preposta a queste. La funzione produttiva è di norma subordinata alla funzione protettiva.

Art. 9 (Funzione di habitat)

(1) La funzione di habitat comprende la presenza e le reciproche correlazioni delle piante e degli animali tra loro e con l'ambiente inanimato, come il suolo ed il clima.

(2) La funzione di habitat comprende in particolare:

  1. la diversità biologica e di specie, ovvero la varietà di piante e di animali tipica di ciascuna regione e di ciascun luogo;
  2. la varietà e qualità genetica e la sua evoluzione nel tempo;
  3. la variabilità dei diversi tipi strutturali del bosco caratteristici di ciascuna regione e di ciascun luogo;
  4. la dinamica naturale del bosco, ovvero la capacità funzionale dei processi ecologici;
  5. la rete di rapporti ovvero le correlazioni ecologiche;
  6. le ripercussioni ecologiche e climatiche del bosco sull'ambiente con riferimento locale, regionale e globale.

Art. 10 (Funzione protettiva)

(1) La funzione protettiva comprende gli effetti del bosco volti alla riduzione diretta ed indiretta di pericoli per gli ecosistemi, per il paesaggio, per l'uomo e per i beni da questo prodotti.

(2) La funzione protettiva comprende in particolare:

  1. la protezione di formazioni forestali naturali;
  2. la protezione di specie rare e di specie tipiche di diverse condizioni ecologiche delle stazioni;
  3. la protezione della produttività naturale del suolo e della sua struttura;
  4. la protezione del suolo dall'erosione;
  5. l'effetto regimante sui deflussi idrici, ed in particolare, la prevenzione e riduzione delle piene;
  6. la protezione, conservazione e purificazione dell'acque del terreno e dell'acqua potabile;
  7. la protezione ed il miglioramento del clima del bosco e i suoi effetti sulla zona circostante nonché il mantenimento ed il miglioramento della capacità sequestrante di carbonio atmosferico;
  8. la protezione ed il miglioramento della qualità dell'aria;
  9. la protezione dall'inquinamento acustico;
  10. la protezione visiva ovvero l'effetto di riequilibrare interventi nel paesaggio che provochino elevato disturbo visivo;
  11. la protezione di infrastrutture, insediamenti, terreni e boschi da frane, valanghe, cadute di massi e vento.

Art. 11 (Funzione produttiva)

(1) La funzione produttiva comprende l'uso del bosco al fine di utilizzare gli organismi vegetali ed animali e le cose inanimate in esso presenti.

(2) La funzione produttiva comprende in particolare:

  1. l'utilizzazione principale, che comprende l'utilizzazione di piante per ricavarne legno come materiale da costruzione e lavorazione nonché come fonte di energia;
  2. l'utilizzazione secondaria, che comprende le altre forme di utilizzazione delle piante, il prelievo degli animali e di altri prodotti del bosco.

Art. 12 (Funzione culturale)

(1) La funzione culturale comprende la fruizione del bosco volta al benessere psicofisico dell'uomo, nonché il suo legame con la natura ed in particolare con il bosco e gli alberi.

(2) La funzione culturale comprende in particolare:

  1. l'effetto ricreativo, che comprende l'uso rispettoso del bosco per la rigenerazione spirituale e lo svolgimento di attività fisiche in un ambiente gradevole;
  2. il tradizionale legame psicologico dell'uomo con la natura ed il bosco anche in leggende e fiabe;
  3. il legame culturale dell'uomo con il bosco e la natura che trova espressione nella pittura, nella poesia e nella musica.

Art. 13 (Principi selvicolturali generali)

(1) La selvicoltura è di tipo naturalistico e si attua, tenendo conto delle condizioni ecologiche delle stazioni e delle diverse funzioni del bosco, secondo i seguenti principi:

  1. viene considerata l'evoluzione storica dei singoli complessi boscati;
  2. il modello vegetazionale naturale come risultato delle condizioni climatiche ed edafiche va considerato e, per quanto possibile, mantenuto;
  3. gli interventi selvicolturali tengono conto della dinamica naturale del bosco;
  4. la produttività del suolo viene tutelata mantenendo i cicli naturali delle sostanze nutritive. Concimazioni, drenaggi nonché l'impiego di sostanze geneticamente manipolate e di ormoni sono da evitare. Gli antiparassitari devono essere usati solamente in caso di necessità fitosanitarie;
  5. le utilizzazioni avvengono in modo tale da garantire nel lungo periodo la fertilità della stazione, la stabilità e la vitalità del bosco nonché la qualità e l'impiego ottimale del legno;
  6. le utilizzazioni avvengono su piccole superfici e le cure colturali agiscono prevalentemente sui gruppi;
  7. i margini dei boschi vengono trattati in modo particolarmente oculato e mantenuti possibilmente articolati e ricchi di specie diverse;
  8. l'esbosco del legname avviene in modo tale da mantenere il più possibile intatto il bosco;
  9. il bosco viene rinnovato di norma per via naturale; la rinnovazione artificiale si attua solo in casi di manifesta necessità e con specie arboree o arbustive adatte alle condizioni ecologiche delle stazioni e generalmente autoctone;
  10. la necromassa in piedi e a terra nonché gli alberi cavi devono essere oculatamente lasciati nel bosco in quantità e con distribuzione adeguate, purché non sussistano problemi fitosanitari;
  11. nei boschi misti si mira principalmente al mantenimento della mescolanza. Le specie arboree consociate e rare vengono favorite e gli alberi singoli di specie diversa vengono protetti;
  12. gli alberi monumentali e le singole forme arboree particolarmente belle vengono favorite unitamente a forme varie e colorate;
  13. i bei paesaggi boschivi e i tipi strutturali variati ed articolati con alternanza di superfici non boscate e superfici agricole coltivate estensivamente vengono mantenuti e ricostituiti;
  14. in zone boschive adatte vengono create, attraverso misure di gestione dell'afflusso di persone, oasi di riposo da una parte e zone ad elevata fruizione ricreativa dall'altra;
  15. si provvede a individuare una rete di zone forestali protette, nelle quali sia anche possibile rinunciare consapevolmente alle utilizzazioni.

Art. 14 (Norme selvicolturali per i boschi di alto fusto)

(1) Nella forma di governo a fustaia il bosco si rinnova in modo tale che gli alberi della nuova generazione provengano da seme. Il momento della rinnovazione viene fissato a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni e in considerazione della maturità al taglio delle piante.

(2) Il taglio delle piante deve avvenire possibilmente nel periodo di riposo vegetativo.

Art. 15 (Norme selvicolturali per i boschi cedui)

(1) Nella forma di governo a ceduo la rinnovazione del bosco ha luogo a turni brevi prevalentemente attraverso polloni.

(2) Nel ceduo vengono lasciate come riserve alcune piante nate da seme o polloni vitali e ben formati, come piante singole o in intere ceppaie, in numero sufficiente ed in adeguata distribuzione spaziale prevalentemente per garantire la rinnovazione della ceppaia e una produzione adeguata di seme. Ad ogni taglio le riserve vengono utilizzate in numero adeguato e sostituite da altre nuove.

(3) Nei boschi cedui di castagno, ostria, ontano, frassino, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine; in questi casi le ceppaie morte ed esauste devono essere sostituite mediante semina o piantagione.

(4) Nella ceduazione delle ceppaie di faggio si provvede al taglio sul nuovo; parimenti si devono sempre conservare tutti i tirasucchi ovvero i polloni aventi alla base fino a due centimetri di diametro; sulle ceppaie sguarnite di tale pollonatura è obbligatoria la riserva di almeno uno degli altri polloni.

(5) La ceduazione può avvenire solo nel periodo di riposo vegetativo. Fino ad un'altitudine pari a 600 metri la ceduazione potrà avere luogo dal 1° ottobre al 31 marzo, tra i 600 ed i 1.000 metri dal 15 settembre al 15 aprile e sopra i 1.000 metri dal 15 settembre al 30 aprile.

(6) Il turno viene fissato a seconda della specie principale del ceduo e comporta di regola per il faggio almeno 30 anni, per le querce, i frassini, le betulle, i tigli e gli aceri almeno 25 anni, per il castagno e l'ostria almeno 20 anni, per la robinia e l'ontano almeno 15 anni e per il nocciolo, i pioppi e i salici nonché il maggiociondolo almeno 12 anni.

Art. 16 (Norme selvicolturali per i cedui composti)

(1) Il ceduo composto presenta principalmente due piani sovrapposti di latifoglie, di cui quello superiore è formato prevalentemente da matricine con turno almeno doppio di quello del piano inferiore formato da un ceduo semplice.

(2) Le matricine sono da lasciare in numero sufficiente ed in adeguata seriazione cronologica per mantenere i due piani.

(3) Il periodo di ceduazione corrisponde a quello del bosco ceduo.

Art. 17 (Norme selvicolturali per tutte le forme di governo)

(1) La forma di governo viene di regola mantenuta.

(2) L'assegno avviene in considerazione dei relativi fattori ecologici in modo tale che i boschi si possano rinnovare per via naturale e che la rinnovazione venga favorita nella sua sana evoluzione.

(3) All'atto dell'assegno si tiene conto soprattutto dei margini del bosco e della stabilità del bosco rimanente, in particolare per quanto riguarda i pericoli derivanti dall'irragiamento solare, dal vento e dalla neve.

(4) All'atto del taglio del legname possono essere rimosse solamente le parti epigee degli alberi e degli arbusti. Sulle superfici destinate a coltura agraria l'autorizzazione al taglio di alberi ed arbusti comprende anche l'autorizzazione all'estirpazione delle ceppaie e dell'apparato radicale.

(5) Il taglio e l'esbosco del legname devono avvenire a regola d'arte senza recare danni al suolo forestale ed al bosco e senza pregiudicare il deflusso delle acque superficiali nonché l'uso e l'efficienza delle infrastrutture.

(6) L'autorità forestale può prescrivere il rimboschimento di aree, nelle quali il bosco è stato distrutto o nelle quali la rinnovazione naturale necessiterebbe di tempi eccessivamente lunghi.

Art. 18 (Norme selvicolturali per particolari formazioni forestali)

(1) Le formazioni forestali create dall'uomo o da questo influenzate in modo determinante, con le loro particolari caratteristiche derivanti da precise forme di utilizzazione nonché le formazioni forestali rare, come i lariceti falciati, i castagneti da frutto, i boschi di pino mugo o i boschi ripariali, devono essere mantenuti con oculato trattamento come importanti elementi di un paesaggio ricco e vario anche contro le loro tendenze evolutive naturali.

(2) Per i prati alberati con larici si deve provvedere in particolare ad un'adeguata rinnovazione naturale od artificiale del larice.

(3) Nei castagneti da frutto si deve provvedere in particolare al mantenimento dell'utilizzazione tradizionale. Sono ammesse tutte le misure ad essa connesse, come la rinnovazione artificiale, l'innesto ed il risanamento e le cure colturali dei castagni nonché la ripulitura del suolo. L'autorità forestale può emanare apposite prescrizioni in casi particolari.

(4) L'utilizzazione dei mugheti deve avvenire per superfici possibilmente piccole, provvedendo al prelievo di tutta la parte epigea.

(5) Nei boschi ripariali le specie arboree tipiche devono essere favorite tramite pronta rinnovazione delle ceppaie; parimenti si deve impedire la loro evoluzione naturale verso altre formazioni forestali.

Art. 19 (Norme selvicolturali per utilizzazioni secondarie)

(1) Fatti salvi i diritti dei proprietari dei terreni e fatte salve le norme relative ad altre utilizzazioni secondarie, come la raccolta di funghi, bacche e fiori, l'utilizzazione di resina, strame, corteccia, semi e frasca nonché di altre parti di alberi, come cime per addobbi, e di altre piante, come ginepro e rododendro, può avvenire solo previa autorizzazione da parte del direttore dell'ispettorato forestale.

(2) Nell'autorizzazione sono indicati il periodo, la località, la tipologia delle piante nonché le modalità di utilizzazione.

(3) La resinazione delle piante di pino silvestre e di pino nero è consentita solo col sistema del raschietto con incisioni a spina di pesce discendenti, intaccanti il legno per non più di 5 millimetri, praticate nella parte inferiore del fusto. Tali incisioni possono estendersi solo fino alla metà della circonferenza, se le piante non hanno un diametro superiore a 30 centimetri misurato a 130 centimetri da terra sopra la corteccia, e per diametri superiori, fino a due terzi della circonferenza.

(4) La resinazione delle piante di larice è permessa mediante perforazione al piede con un unico foro, che deve essere praticato in modo che resti nella ceppaia dopo l'abbattimento della pianta.

(5) Gli alberi su cui avrà luogo la resinazione devono essere segnati in modo indelebile dall'autorità forestale; si deve tener conto in particolare della loro maturità e funzione protettiva.

(6) La raccolta dello strame è subordinata all'autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale.

(7) Lo scortecciamento di piante in piedi può avvenire solo su piante preventivamente assegnate dall'autorità forestale.

(8) Fatte salve le norme in materia di acquisizione di semi e di materiale di propagazione, è ammessa la raccolta di semi di piante forestali finché l'autorità forestale non prescriva limitazioni; in particolare sono da evitare danni agli alberi ed al bosco ed è necessario tenere in considerazione la funzione protettiva del bosco nonché il mantenimento del potenziale genetico.

(9) La sramatura di alberi in piedi si può effettuare solo nel periodo dal 1° settembre al 31 marzo, con esclusione dei periodi più freddi, ed in modo tale da non danneggiare la corteccia degli alberi interessati. La sramatura deve avvenire il più possibile rasente il fusto e può essere praticata fino ad un'altezza di due terzi del fusto, se si tratta di latifoglie, e fino ad un'altezza corrispondente alla metà del fusto, qualora si tratti di conifere.

(10) La ceduazione a capitozza e a sgamollo avviene di regola nei periodi di utilizzazione previsti per i boschi cedui. Sulle piante potate a capitozza e sgamollo si possono asportare solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone di tirasucchio. Nei mesi di giugno e luglio è consentito l'usuale taglio della frasca da foraggio. Gli alberi manifestamente deperienti devono essere sostituiti. La scelta di nuovi alberi da destinare alla ceduazione a capitozza o sgamollo può avvenire solo previa autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale.

Art. 20 (Principi generali per la gestione dei pascoli)

(1) I pascoli vengono gestiti a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni, con particolare riguardo al loro utilizzo nei limiti del carico di bestiame ammesso.

(2) L'utilizzazione avviene in modo da salvaguardare nel tempo la produttività del suolo mantenendo naturali il più possibile i cicli degli elementi nutritivi, con concimazioni, drenaggi ed applicazione di fitofarmaci nella misura minima indispensabile.

Art. 21 (Sessione forestale)

(1) La sessione forestale è pubblica e viene tenuta una volta all'anno di norma in ogni comune.

(2) L'ispettorato forestale trasmette al comune l'avviso relativo all'indizione della sessione forestale con almeno un mese di anticipo, al fine della pubblicazione per i successivi dieci giorni all'albo pretorio.

(3) In occasione della sessione forestale il direttore dell'ispettorato forestale decide in merito alle denunce scritte relative ai tagli ordinari, all'esercizio del pascolo su terreni pascolivi, nei boschi nonché su terreni degradati ed altre utilizzazioni.

(4) Entro 30 giorni dalla data di presentazione il direttore dell'ispettorato forestale decide sulle domande presentate al di fuori delle sessioni forestali per l'autorizzazione ai tagli, all'esercizio del pascolo e alle altre utilizzazioni.

(5) Qualora vengano denunciati o richiesti tagli straordinari, il direttore dell'ispettorato forestale trasmette la denuncia o richiesta al Direttore della Ripartizione foreste corredata da un proprio parere. Il direttore di ripartizione adotta e comunica la decisione entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia o domanda all'ispettorato forestale.

(6) Le decisioni di cui ai commi 3, 4 e 5 vengono trasmesse entro i successivi cinque giorni dall'ispettorato forestale al comune, che provvede alla pubblicazione all'albo pretorio per i successivi dieci giorni.

(7) Trascorso il termine di cui al comma 6, le decisioni sono esecutive.

(8) Entro dieci giorni dalla data di presentazione il direttore dell'ispettorato forestale decide in merito alle domande presentate al di fuori delle sessioni forestali per l'anticipo o la proroga dei periodi di pascolo su terreni pascolivi e notifica la sua decisione al richiedente.

Art. 22 (Misurazione del legname)

(1) Enti, ed in casi eccezionali anche soggetti privati, possono presentare una denuncia scritta per la misurazione del legname. Il direttore dell'ispettorato forestale comunica la decisione in merito e fissa le relative condizioni.

(2) La misurazione del legname avviene da parte dell'autorità forestale; gli interessati devono provvedere affinchè la misurazione possa avvenire in modo celere e sicuro.

(3) La misurazione del legname è gratuita unicamente per gli enti. Entro 30 giorni dalla conclusione della misurazione i soggetti privati versano sul fondo forestale provinciale il due percento del prezzo di macchiatico stabilito dall'autorità forestale.

Art. 23 (Carta reale silvo-pastorale)

(1) Alla predisposizione ed all'aggiornamento della carta reale silvo-pastorale provvede l'ufficio competente per la pianificazione forestale della Ripartizione foreste.

(2) Qualora la carta reale silvo-pastorale per un comune sia stata completata, l'ufficio competente della Ripartizione urbanistica provvede d'ufficio a riportare direttamente nella parte grafica del piano urbanistico comunale la reale utilizzazione a bosco e pascolo dei terreni.

TITOLO III
LAVORI IN ECONOMIA

Art. 24 (Atto di sottomissione)

(1) Prima dell'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'autorità forestale, deve sussistere la libera disponibilità dei terreni necessari. I proprietari degli stessi danno la loro disponibilità sottoscrivendo l'atto di sottomissione.

(2) L'atto di sottomissione non occorre, qualora i lavori in economia riguardino misure di pronto intervento, lavori di ripristino per danni causati da avversità atmosferiche o di manutenzione ordinaria di infrastrutture già esistenti.

(3) L'atto di sottomissione è redatto secondo lo schema di cui all'allegato A).

Art. 25 (Riconsegna dei terreni)

(1) Dopo il rilascio dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il direttore dell'ispettorato forestale dispone la riconsegna dei terreni con le opere e gli impianti ivi realizzati.

(2) La riconsegna avviene con apposito decreto notificato ai proprietari dei terreni sui quali l'autorità forestale ha realizzato i lavori in economia.

(3) Il decreto di riconsegna è redatto secondo lo schema di cui all'allegato B).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A)

  1. dare all'autorità forestale, senza alcuna pretesa di indennizzo, la libera disponibilità dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori,
  2. consentire tutte le attività necessarie per la realizzazione dei lavori,
  3. rinunciare a qualsiasi richiesta di indennizzo per eventuali inevitabili danni in seguito all'esecuzione dei lavori,
  4. assumersi l'obbligo della manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti realizzati.

Allegato B)

(1) I proprietari sono tenuti a provvedere adeguatamente alla manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti: in caso di impianti biologici la protezione delle piante deve essere assicurata fino a quando l'autorità forestale la giudichi necessaria; in particolare, in caso di opere tecniche dovrà essere osservata in qualsiasi momento una corretta regimazione delle acque. Nel caso in oggetto la manutenzione deve essere eseguita come segue: ------------

(2) In caso di danni alle opere o agli impianti derivanti da insufficiente manutenzione, non sarà concessa alcuna agevolazione.

(3) La destinazione d'uso delle opere e degli impianti deve essere mantenuta per almeno 15 anni, pena l'obbligo di restituzione, dal momento in cui è stata modificata la destinazione d'uso fino alla scadenza del vincolo di destinazione, di tutte le somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto.

(4) Gli obblighi di cui al presente decreto permangono anche in caso di modificazione del regime di proprietà dei terreni in oggetto.

Data e firma del direttore d'ufficio