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In vigore al: 08/03/2016

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 7 (Permesso annuale)

(1) Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di di-ritto, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali, nonché alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva stessa. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime. 9)

(2)Ha diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno dieci anni o la ha avuta per almeno 15 anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia per la quale si richiede il permesso annuale, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).10)

(3)Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell'associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.11)

(4) Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso annuale in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dal comma 6.

(5) Chi alla data di entrata in vigore della legge risultava già titolare di un permesso di caccia annuale, ha comunque diritto al rilascio del permesso annuale per la medesima riserva.

(6) I titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto possono, a maggioranza assoluta, concedere il permesso annuale a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge, ma non di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L’assenso alla concessione di un nuovo permesso annuale può essere espresso mediante:

  1. controfirma della relativa domanda della persona richiedente;
  2. firma di una lista nominativa di tutti i titolari di permesso annuale, in cui sono indicati l’oggetto della domanda e il nome dell’eventuale persona beneficiaria;
  3. deliberazione dell’assemblea generale dei titolari di permesso annuale. 12)
9)
L'art. 7, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23.
10)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
11)
L'art. 7, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
12)
L'art. 7, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23.