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In vigore al: 08/03/2016

l) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 371)
Regolamento per la disciplina e la costituzione dei corsi di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola provinciale superiore di sanità

1)

Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento istituisce e disciplina i corsi di specializzazione in psicoterapia della Scuola provinciale superiore di sanità ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18 e successive modifiche.

Art. 2 (Istituzione dei corsi)

(1) Presso la Scuola provinciale superiore di sanità sono istituiti i corsi di specializzazione in psicoterapia aventi lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale mirata all'esercizio dell'attività terapeutica secondo un indirizzo scientifico culturale riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale.

(2) Per l'attivazione di tali corsi la Giunta provinciale, previo parere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dell'Ordine degli psicologi della provincia di Bolzano, nonché del comitato provinciale di cui all'articolo 14 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28 e successive modifiche, può stipulare convenzioni con istituti nazionali o esteri, anche universitari, particolarmente idonei. La convenzione disciplina anche le modalità di finanziamento.

Art. 3 (Criteri di ammissione)

(1) Ai corsi di specializzazione in psicoterapia possono accedere i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.

(2) L'aspirante allievo deve presentare alla commissione nominata dal Consiglio dei corsi una relazione che contempli gli obiettivi personali e professionali nonché il tipo di formazione acquisito in precedenza.

(3) Il candidato deve inoltre sostenere dinnanzi alla predetta commissione un colloquio volto ad individuare motivazioni ed attitudini rispetto all'indirizzo prescelto. La commissione verifica la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca dell'aspirante allievo, che deve essere in grado di seguire le lezioni bilingui. L'ammissione ai corsi è subordinata al parere positivo della commissione. Il giudizio è insindacabile.

(4) Non vi è alcun limite massimo di allievi iscrivibili a ciascun corso, fermo restando che i docenti didatti sono tenuti a seguire gruppi che non superino le 14 persone.

Art. 4 (Uditori)

(1) In via straordinaria possono accedere ai corsi in qualità di uditori coloro che per motivi professionali, operando nel settore socio sanitario e con titolo di studio universitario, sono interessati alle tematiche dei corsi. La loro frequenza è limitata al 1° biennio e non deve comunque assumere carattere continuativo e deve essere circoscritta a specifiche aree.

(2) L'ammissione in qualità di uditore è autorizzata dalla commissione di cui all'articolo 2, previa valutazione dell'attinenza delle discipline del corso con la professione dell'aspirante uditore e la durata della partecipazione, al termine della quale la commissione rilascia il relativo attestato di frequenza.

Art. 5 (Contenuto dei corsi)

(1) I corsi di specializzazione in psicoterapia hanno durata almeno quadriennale.

(2) Le ore di insegnamento, non inferiori a 500 annuali, sono suddivise in:

  • a)  400 ore di insegnamento teorico clinico di cui 300 relative all' approfondimento clinico teorico metodologico dell'indirizzo psicoterapeutico specifico del corso e 100 comprendenti:
    • -  un' ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica, nonché la presentazione e la discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici; questi insegnamenti impartiti durante i corsi, in numero non inferiore a 15, sono individuati dal consiglio dei docenti con riferimento alle aree disciplinari;
  • b)  100 ore dedicate alla parte pratica, cioè al tirocinio.

(3) L'allievo deve inoltre seguire un percorso di training personale le cui modalità e tempi sono stabiliti dal consiglio dei corsi coerentemente al particolare indirizzo terapeutico prescelto.

Art. 6 (Tirocinio)

(1) Il tirocinio è svolto presso una struttura pubblica o privata convenzionata svolgente attività psicoterapeutica e prevede la partecipazione dell'allievo all'attività clinica. Tale attività, coerentemente al tipo di indirizzo psicoterapeutico del corso, deve essere supportata da momenti di training, supervisione e discussione di casi.

(2) L'allievo deve potersi confrontare con la specificità del proprio modello di formazione ed acquisire esperienza concreta di diagnostica clinica e metodologia di intervento.

(3) Il tirocinio è guidato da un tutore operante all'interno della struttura prescelta, il quale redige una relazione scritta riguardante l'andamento del tirocinio.

Art. 7 (Docenti del corso)

(1) Le 100 ore annuali di insegnamento teorico clinico sono affidate ai docenti delle singole aree disciplinari e cioè a docenti e ricercatori delle università italiane o straniere di alta qualificazione o a professionisti di comprovata esperienza nella materia di insegnamento, iscritti ai relativi albi, ove esistenti.

(2) Le 300 ore dedicate all'approfondimento clinico teorico metodologico sono affidate a docenti didatti (trainer) legittimati all'esercizio della psicoterapia e aventi una comprovata esperienza formativa clinica di almeno otto anni.

Art. 8 (Consiglio dei corsi)

(1) Il consiglio dei corsi è composto dai seguenti membri:

  • a)  un direttore tecnico scientifico; 2)
  • b)  un direttore amministrativo;
  • c)  tre rappresentanti per ogni singolo corso e cioè un responsabile del corso di formazione, un responsabile coordinatore degli insegnamenti teorici di cui all' articolo 5, comma 2, punto a), che sovrintende alle attività didattiche programmate ed un responsabile coordinatore della formazione clinico pratica che coordina l'attività di tirocinio e di training personale, assegna i tutori e ne coordina l'attività.

(2) I membri del consiglio dei corsi sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale alla sanità, sentito il parere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dell'Ordine degli psicologi della provincia di Bolzano. Nel caso di stipula della convenzione di cui all'articolo 2, comma 2, i tre rappresentanti sono scelti dall'istituto convenzionato.

2)

Il testo tedesco della lettera a) è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 30 maggio 2000, n. 25.

Art. 9 (Competenze del consiglio dei corsi)

(1) Il consiglio dei corsi:

  • a)  definisce i contenuti, i tempi e la metodologia dell' insegnamento e del training personale, nonché i contenuti e le modalità degli esami annuali e della prova finale;
  • b)  valuta con giudizio insindacabile e inappellabile l' esclusione temporanea o definitiva dai corsi dell'allievo il cui requisito d'idoneità è venuto meno;
  • c)  nomina la commissione di cui all' articolo 3.

Art. 10 (Assenze)

(1) Relativamente all'area di insegnamento teorico clinico il numero di ore di assenza annualmente consentito non può superare il 20 per cento del totale delle ore previste, con facoltà del consiglio dei corsi di far recuperare tali assenze nelle discipline particolarmente rilevanti.

(2) Non sono consentite ore di assenza relativamente alla parte pratica. Le eventuali assenze devono essere recuperate.

Art. 11 (Esame e diploma finale)

(1) Sono ammessi all'esame finale gli allievi in regola con la frequenza ed i tirocini.

(2) Le attività svolte e le eventuali assenze risultano dal libretto di formazione, nel quale va altresì annotato l'esito degli esami annuali e di quello finale.

(3) L'esame finale riguarda la verifica dell'assimilazione dei concetti teorico clinici, la discussione di una tesi predisposta dall'allievo, l'analisi dei casi clinici trattati nonché la valutazione del tirocinio pratico.

(4) All'esito dell'esame finale viene rilasciato un diploma, il quale legittima l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Art. 12 (Disposizioni transitorie)

(1) In sede di prima applicazione del presente regolamento è istituita una commissione con il compito di valutare il corso quadriennale di formazione alla terapia sistemica istituito in base alla convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Istituto altoatesino per la Ricerca e la Terapia sistemica approvata con deliberazione della Giunta provincia 26 giugno 1995, n. 3252.

(2) La valutazione concerne il rispetto della convenzione, la corrispondenza della formazione impartita ai requisiti minimi di cui alla normativa statale, nonché la disamina della documentazione dei singoli allievi.

(3) Conformemente alla decisione della commissione è rilasciato il diploma di specializzazione in psicoterapia, il quale legittima l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

(4) La commissione viene nominata dal direttore di ripartizione ed è composta da un numero dispari (non meno di 3 e non più di 5) di membri esperti della materia. 3)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

3)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 ottobre 1999, n. 57.

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