In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 341)
Regolamento sul trasferimento del personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap

1)

Pubblicato nel B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina il trasferimento del personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap, tenuto conto degli interessi dei bambini nonché degli alunni in situazioni di handicap.

(2) Ai fini del presente regolamento s'intende per trasferimento sia quello effettuato entro il territorio comunale sia quello intercomunale per la copertura di posti a tempo indeterminato.

Art. 2 (Graduatoria di trasferimento)

(1) Ai fini del trasferimento il personale di ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap è iscritto, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, in una graduatoria provinciale formata separatamente per gruppi linguistici e profili professionali.

(2) L'iscrizione d'ufficio avviene nei seguenti casi:

  • a)  perdita del posto,
  • b)  difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali sul posto di lavoro.

(3) L'iscrizione su richiesta dell'interessato può avvenire dopo un'attività educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno oppure nella stessa sede di servizio, purché la domanda di trasferimento venga presentata alla Ripartizione del personale entro le ore 12.00 del 31 luglio di ogni anno, oppure spedita con lettera raccomandata entro la stessa data.

(4) Non devono iscriversi nella graduatoria di trasferimento, ma soltanto presentare apposita richiesta entro la data di cui al comma 3, coloro che, a salvaguardia della continuità educativa almeno triennale, seguono il bambino o alunno assistito in un territorio comunale confinante, nonché coloro che dopo il triennio di continuità educativa desiderano continuare con lo stesso bambino o alunno, oppure mantenere la stessa sede di servizio.

(5) La graduatoria di trasferimento è approvata dal Direttore della Ripartizione del personale e pubblicata all'albo della stessa ripartizione nonché nelle sedi delle intendenze scolastiche interessate almeno dieci giorni prima della data in cui si procede alla scelta del posto. La graduatoria è immediatamente esecutiva.

Art. 3 (Criteri di formazione della graduatoria)

(1) La graduatoria viene formata ai sensi dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1.

(2) Nella graduatoria, ai perdenti posti è riservata la precedenza assoluta.

Art. 4 (Posti disponibili)

(1) Per il trasferimento sono disponibili:

  • a)  i posti dei dipendenti che non risultano essere in possesso dei requisiti d' accesso richiesti;
  • b)  i posti degli incaricati e dei supplenti annuali provvisti dei requisiti d' accesso prescritti che, avendo terminato un'attività educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno oppure nella stessa sede di servizio, non chiedono l'assegnazione del posto da loro occupato;
  • c)  altri posti a tempo indeterminato.

(2) Gli incaricati annuali provvisti dei requisiti d'accesso richiesti possono perdere il loro posto per effetto di dipendenti di ruolo perdenti posto anche prima che abbiano terminato l'attività educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno, purché, sotto l'aspetto educativo, il servizio competente dia il suo assenso al trasferimento. La decisione del servizio competente è definitiva.

Art. 5 (Esecuzione dei trasferimenti)

(1) In sede di scelta annuale dei posti, il trasferimento del personale di ruolo precede il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali.

(2) Alla scelta dei posti si applica la disciplina vigente per il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali.

(3) Se per la copertura dei posti sono richiesti, nel piano annuale per l'integrazione scolastica, particolari qualifiche professionali, in ordine di graduatoria vengono presi in considerazione solo i richiedenti che possiedono tali qualifiche.

Art. 6 (Abrogazione di disposizioni)

(1) È abrogato il decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1995, n. 31, ad eccezione dell'articolo 6, comma 1.

Art. 7 (Clausola d'urgenza)

(1) Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 3

(1) Ai fini della formazione della graduatoria prevista dal presente regolamento viene attribuito, su richiesta, il seguente punteggio:

  • a)  per l' assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti
  • b)  per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti
  • c)  per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti
  • d)  per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti
  • e)  per ciascun anno di servizio effettivo: 1 punto

(2) In caso di parità di punteggio prevale il dipendente cui è attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi ed, in subordine, il dipendente con la maggiore anzianità di servizio effettivo.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Graduatoria di trasferimento)
ActionActionArt. 3 (Criteri di formazione della graduatoria)
ActionActionArt. 4 (Posti disponibili)
ActionActionArt. 5 (Esecuzione dei trasferimenti)
ActionActionArt. 6 (Abrogazione di disposizioni)
ActionActionArt. 7 (Clausola d'urgenza)
ActionActionCriteri di valutazione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 3
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico