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In vigore al: 08/03/2016

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 221)
Regolamento di esecuzione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, concernente la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore alle specifiche esigenze delle scuole della Provincia Autonoma di Bolzano

1)
Pubblicato nel B.U. 22 giugno 1999, n. 29.

Art. 1 (Applicazione del DPR n 323/98)

(1) Gli articoli: 1 "Finalità dell'esame di Stato"; 2 "Candidati interni"; 3 "Candidati esterni"; 6 "Esami dei candidati con handicap", fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5 del D. L. 434/96, in relazione alla previsione normativa del comma 2; 7 "Prove supplettive e particolari modalità di svolgimento degli esami"; 8 "Sedi degli esami"; 10 "Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame"; 11 "Credito scolastico"; 12 "Crediti formativi" e 13 "Certificazioni" del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, trovano applicazione in materia di disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore delle scuole della provincia di Bolzano.

Art. 2 (Contenuto ed esito dell'esame)  delibera sentenza

(1) L'esame di Stato nelle scuole secondarie superiori in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento. Lo svolgimento delle tre prove scritte e del colloquio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole delle località ladine deve rispecchiare l'ordinamento paritetico previsto dall'articolo 19 dello Statuto di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

(2) La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua di insegnamento, italiana o tedesca, del corso di studio frequentato, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Sovrintendente per la scuola in lingua italiana e degli Intendenti per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

(3) La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data la facoltà di scegliere tra più proposte.

(4) La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre a quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La terza prova scritta viene effettuata in due parti distinte, ha luogo in due giornate diverse e consecutive ed ha inizio nel giorno stabilito dal calendario a livello nazionale. Il primo giorno è riservato all'accertamento della conoscenza della seconda lingua nelle scuole in lingua italiana o tedesca, come pure all'accertamento della conoscenza della lingua diversa dalla prima prova scritta nelle scuole delle località ladine. Detta parte consiste in una produzione scritta, articolata in varie tipologie di esercizi che, partendo da un testo letterario o non, miri all'accertamento della conoscenza della lingua per competenze e livelli diversi. Nella giornata seguente ha luogo la parte della prova a carattere pluridisciplinare. Alla prima ed alla seconda parte della terza prova scritta vengono attribuiti due distinti punteggi in quindicesimi con un massimo di quindici/quindicesimi (15/15). Alle due distinte parti della prova giudicate sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10/15. Successivamente i due punteggi sono sommati e convertiti in un unico voto in quindicesimi secondo lo schema sottoriportato. Ai candidati di cui al comma 8, che non hanno svolto la prova di accertamento della seconda lingua, vale come punteggio della terza prova scritta unicamente quello attribuito alla seconda parte pluridisciplinare.

Somma dei punteggi
delle due prove:

Conversione in quindicesimi:

0

0

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

9-10

5

11-12

6

13-14

7

15-16

8

17-18

9

19-20

10

21-22

11

23-24

12

25-26

13

27-28

14

29-30

152)

(5) Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua d'insegnamento, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Una parte del colloquio è riservata, altresì, all'accertamento della padronanza della seconda lingua.

(6) A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore rispettivamente a 10 e 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.3)

(7) Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno 70 punti.

(8) Per gli studenti provenienti da fuori provincia che abbiano frequentato nelle scuole a carattere statale o legalmente riconosciute della provincia stessa solo la penultima e l'ultima classe dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, su richiesta degli interessati da presentarsi entro il 20 marzo, è possibile prescindere dall'accertamento della conoscenza della seconda lingua nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Per detti studenti la terza prova scritta e il colloquio sono strutturati e si svolgono secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323e dei relativi decreti ministeriali 18 settembre 1998, n. 357 e n. 358.

massimeDelibera 6 febbraio 2012, n. 164 - Modelli delle pagelle scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado - revoca parziale di deliberazioni della Giunta provinciale - Valutazione delle alunne e degli alunni – modifica di deliberazioni della Giunta provinciale (modificata con delibera n. 1819 del 02.12.2013)
2)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 7 aprile 2005, n. 14.
3)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 7 aprile 2005, n. 14.

Art. 3 (Modalità di invio, formulazione dei temi e svolgimento delle prove d'esame)

(1) Per le finalità di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, i testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Sovrintendente per la scuole in lingua italiana e degli Intendenti per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine, ed inviati alle competenti Intendenze Scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata, secondo le modalità predette, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

(2) Il testo relativo alla terza prova è predisposto dalla commissione d'esame, tenuto conto della particolare complessità e del peso dati dall'articolazione della prova in due parti. Per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua la commissione opera sulla base di criteri e modelli di riferimento formulati dalle Intendenze scolastiche. La formulazione della terza prova, compresa la parte relativa alla seconda lingua, deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione d'esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

(3) Le ulteriori disposizioni previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, trovano applicazione anche per le scuole della provincia di Bolzano

Art. 4 (Commissione d'esame)

(1) La commissione d'esame è nominata dal Sovrintendente o dall'Intendente scolastico competente adeguandosi, di norma, ai criteri contenuti nell'articolo 9 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, e del decreto ministeriale n. 359 del 18 settembre 1998.

(2) Nella composizione delle commissioni d'esame è assicurata la nomina di un commissario interno o esterno docente di seconda lingua.

Art. 5 (Osservatorio)

(1) Le scuole della provincia di Bolzano possono avvalersi dell'Osservatorio di cui all'articolo 14 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, assumendo a proprio carico gli eventuali oneri relativi all'opera di monitoraggio, verifica e valutazione dell'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiori delle scuole stesse. Le commissioni delle medesime scuole possono altresì avvalersi del predetto Osservatorio quale supporto per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta, avuto riguardo all'osservanza dei principi relativi alla lingua di insegnamento e a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, per quanto attiene alla prova relativa all'accertamento della conoscenza della seconda lingua.

Art. 6 (Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali)

(1) Gli esami di Stato nelle scuole della Provincia di Bolzano si svolgeranno, a partire dall'anno scolastico 1998/99, secondo la gradualità di applicazione prevista dall'articolo 15 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, e relative tabelle allegate D) ed E).

(2) Fatto salvo quanto disciplinato dal presente provvedimento e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore delle scuole della Provincia di Bolzano per l'anno scolastico 1998/99, è attuato secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998.

(3) Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente provvedimento relativamente all'accertamento della conoscenza della seconda lingua ai sensi dell'articolo 2 e alle disposizioni dell'articolo 5, trova applicazione anche per le scuole della provincia di Bolzano il decreto ministeriale n. 357 del 18 settembre 1998, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento.

(4) Per la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e per la determinazione delle modalità relative all'espletamento del colloquio trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358.

(5) La Giunta Provinciale invita l'intenze Scolastiche a predisporre un'organica Ordinanzua sugli esami e di preparare la relativa delibera.

(6) Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 2 si applicano a partire dall'anno scolastico 2004/2005.4)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

4)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 7 aprile 2005, n. 14.
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ActionAction10/03/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
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ActionAction26/04/1999 - deliberazione della Giunta provinciale 26 aprile 1999, n. 1465
ActionAction13/12/1999 - deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 1999, n. 5546
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ActionAction17/11/1999 - Contratto collettivo 17 novembre 1999
ActionAction23/11/1999 - Contratto collettivo 23 novembre 1999
ActionAction13/04/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionAction15/07/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionAction29/07/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionAction17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionAction17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionAction26/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
ActionAction25/05/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1999, n. 15/2.0
ActionAction03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionAction17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
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ActionAction17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
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ActionAction18/10/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionAction13/04/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionAction17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionAction13/09/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
ActionAction06/04/1999 - Deliberazione della giunta provinciale 6 aprile 1999, n. 1223
ActionAction19/07/1999 - Deliberazione della giunta provinciale 19 luglio 1999, n. 3085
ActionAction08/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 marzo 1999, n. 9
ActionAction15/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 10
ActionAction15/03/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionAction22/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 marzo 1999, n. 13
ActionAction26/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1999, n. 14
ActionAction26/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
ActionAction09/04/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
ActionAction13/04/1999 - Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionAction13/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1999, n. 17
ActionAction20/04/1999 - Decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161
ActionAction21/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1999, n. 18
ActionAction26/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 aprile 1999, n. 19
ActionAction03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionAction03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionAction03/05/1999 - Legge provinciale 3 maggio 1999, n. 2
ActionAction06/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1999, n. 20
ActionAction12/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1999, n. 21
ActionAction17/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1999, n. 24
ActionAction19/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25
ActionAction20/05/1999 - Legge provinciale 20 maggio 1999, n. 3
ActionAction25/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 maggio 1999, n. 26
ActionAction07/06/1999 - Legge provinciale 7 giugno 1999, n. 4
ActionAction07/06/1999 - Legge provinciale 7 giugno 1999, n. 5
ActionAction10/06/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 28
ActionAction10/06/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 30
ActionAction14/06/1999 - Decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212
ActionAction25/06/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1999, n. 33
ActionAction28/06/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionAction05/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1999, n. 35
ActionAction06/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1999, n. 36
ActionAction07/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
ActionAction12/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1999, n. 38
ActionAction14/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionAction14/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 40
ActionAction16/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 luglio 1999, n. 44
ActionAction29/07/1999 - Contratto collettivo 29 luglio 1999
ActionAction02/08/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1999, n. 47
ActionAction09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionAction09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 8
ActionAction10/08/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionAction13/09/1999 - Delibera N. 3886 del 13.09.1999
ActionAction15/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 52
ActionAction15/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 53
ActionAction30/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1999, n. 54
ActionAction11/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 ottobre 1999, n. 55
ActionAction14/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1999, n. 56
ActionAction25/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1999, n. 57
ActionAction25/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1999, n. 58
ActionAction28/10/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
ActionAction11/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 61
ActionAction11/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 62
ActionAction11/11/1999 - DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction17/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1999, n. 63
ActionAction29/11/1999 - Legge provinciale 29 novembre 1999, n. 9
ActionAction03/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1999, n. 64
ActionAction06/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 dicembre 1999, n. 65
ActionAction10/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1999, n. 66
ActionAction10/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 dicembre 1999, n. 67
ActionAction15/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1999, n. 68
ActionAction16/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionAction28/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 70
ActionAction28/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 71
ActionAction28/12/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1999 , n. 72
ActionAction29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
ActionAction29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
ActionAction29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
ActionAction21/12/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
ActionAction09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 
ActionAction09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 —
ActionAction25/01/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1
ActionAction02/03/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7 
ActionAction14/05/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22 
ActionAction16/12/1999 - Legge provinciale 16 dicembre 1999, n. 11 —
ActionAction13/09/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 49 —
ActionAction15/09/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51
ActionAction15/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
ActionAction30/07/1999 - Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
ActionAction14/12/1999 - Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
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