Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 11 agosto 1998, n. 33.
(1) Circa lo smaltimento delle acque di scarico, vanno applicati i sistemi depurativi più semplici.
(2) Qualora l'allacciamento alla fognatura pubblica sia economicamente ingiustificabile, lo smaltimento delle acque di scarico può avvenire tramite un pozzo perdente o una vasca settica, a condizione che i relativi fanghi vengano adeguatamente smaltiti.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.