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In vigore al: 08/03/2016

i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 191)
Regolamento in materia di contributi per soggiorni formativi fuori provincia

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.

Art. 3 (Procedimento)

(1) Al fine di ottenere il contributo va presentata apposita domanda alla Ripartizione Artigianato dell'amministrazione provinciale. La domanda deve contenere una dettagliata descrizione dell'iniziativa nonché degli obiettivi formativi e professionali perseguiti dall'interessato e va corredata:

  • a)  di una distinta dettagliata della spesa connessa con l' iniziativa,
  • b)  dell' ultima dichiarazione IRPEF, nonché della dichiarazione ICI dell'interessato stesso e dei suoi parenti di primo grado,
  • c)  del certificato di residenza dell' interessato o relativa autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(2) La Ripartizione Artigianato, accertata la completezza della domanda ed esaminata la stessa sotto un profilo formale, richiede, se è necessario, un parere da parte della Ripartizione competente in materia, relativo ad offerte formative in provincia, che siano equivalenti o simili e lo trasmette alla segreteria della Commissione consultiva.

(3) A conclusione dell'iniziativa formativa l'interessato produce alla Ripartizione competente la necessaria documentazione sul risultato formativo, nonché sulla spesa complessivamente sostenuta. Tale documentazione insieme al parere della Commissione consultiva costituisce la base per l'atto di concessione del contributo, nonché per la sua successiva liquidazione.

(4) A dimostrazione del risultato formativo di cui al comma 3 vanno prodotti certificati di frequenza, attestati d'esame ed altra documentazione atta a rendere evidente tale risultato. La Commissione consultiva, in sede di parere, indica la specifica documentazione che al riguardo deve essere prodotta. Essa, inoltre, ha facoltà di ridurre il contributo o di revocarlo per intero qualora l'obiettivo formativo, per motivi imputabili all'interessato, sia stato raggiunto solo parzialmente o addirittura non raggiunto.

(5) La domanda di contributo, in via eccezionale, può essere presentata anche a conclusione dell'iniziativa formativa qualora la tardiva presentazione viene motivata con argomenti plausibili. In tale ipotesi la domanda va corredata in maniera definitiva di tutta la documentazione necessaria per la concessione stessa e la liquidazione del contributo.

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