Pubblicato nel B.U. 6 maggio 1997, n. 21.
(1) Il personale cui è assegnato un'uniforme o una divisa, deve indossarla durante le ore di servizio. È vietato apportare modifiche all'uniforme o alla divisa. La violazione di tali obblighi costituisce infrazione agli obblighi di servizio.
(2) Il personale tenuto ad indossare l'uniforme o la divisa deve portare l'apposito distintivo di qualifica o di servizio determinato dalla Giunta provinciale.
(3) I responsabili dei servizi di cui all'articolo 6 fissano i periodi in cui vanno indossate le uniformi e le divise invernali e quelle estive.