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In vigore al: 08/03/2016

g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 131)
Regolamento concernente le biblioteche pubbliche

1)

Pubblicato nel B.U. 16 aprile 1996, n. 18.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del sistema di biblioteche pubbliche, in attuazione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche, modificata dalle leggi provinciali 20 aprile 1993, n. 9, e 13 ottobre 1993, n. 15, di seguito denominata legge.

(2) Alle biblioteche scolastiche si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, recante Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 1 aprile 1992, n. 15.

Art. 2 (Finalità)

(1) L'organizzazione e la promozione del sistema di biblioteche pubbliche persegue l'obiettivo di fornire al cittadino, in tempi e luoghi adeguati, gli strumenti utili alla formazione, all'informazione, alla professione ed al tempo libero, mediante la cooperazione delle biblioteche che formano fra loro, unitamente alle istituzioni formative, culturali e sociali, un sistema di molteplici strutture collegate tra di loro.

CAPO II
Biblioteche di pubblica lettura

Art. 3 (Biblioteche di pubblica lettura)

(1) Le biblioteche pubbliche locali, le biblioteche centro di sistema e le biblioteche comprensoriali per le località ladine, in quanto biblioteche aperte alla collettività, svolgono attività di fondamentale importanza culturale e sociale a livello locale e comprensoriale. Esse sono denominate di seguito biblioteche di pubblica lettura.

(2) Come istituzioni di informazione, formazione e cultura le biblioteche di pubblica lettura mettono a disposizione di tutti i cittadini libri, riviste, mezzi audiovisivi nonché altro materiale informativo, offrono un servizio di consulenza agli utenti e promuovono manifestazioni culturali, contribuendo alla diffusione dell'informazione, alla libera formazione del pensiero, alla promozione della formazione di base e dell'educazione permanente, al sostegno delle attività professionali, all'offerta di opportunità di incontro, comunicazione e di impiego creativo del tempo libero, all'integrazione sociale nonché alla promozione della lettura e di un utilizzo consapevole dei libri e più in generale dei media.

(3) Le biblioteche site nei comuni più piccoli svolgono le funzioni di cui al comma 2 in collaborazione con le biblioteche più grandi del territorio circostante. Le sedi succursali e i punti di prestito di biblioteche di pubblica lettura, istituiti e gestiti sulla base della situazione residenziale, svolgono in parte le funzioni di una biblioteca di pubblica lettura.

(4) I libri e gli altri media possono essere messi a disposizione anche da servizi di prestito mobili.

(5) Nei comuni con meno di 5.000 abitanti la Provincia, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, favorisce le iniziative ed i progetti che, dal punto di vista strutturale e funzionale, forniscono le migliori garanzie di un servizio efficiente.

Art. 4 (Sedi principali, sedi succursali e punti di prestito delle biblioteche di pubblica lettura)

(1) La sede principale di una biblioteca di pubblica lettura è situata di norma nel capoluogo del comune, ovvero del corrispondente bacino d'utenza. Per l'individuazione della sede principale si ha riguardo anche della disponibilità di spazio e di personale.

(2) Sono considerate sedi succursali di biblioteche di pubblica lettura, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge, le sezioni distaccate fisse che sono aperte al pubblico almeno per tre giorni alla settimana e che, oltre al servizio di prestito, svolgono anche attività di promozione della lettura e soddisfano i requisiti fondamentali di una biblioteca di pubblica lettura.

(3) Costituiscono punti di prestito di biblioteche di pubblica lettura, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge, le strutture bibliotecarie aperte alla collettività soltanto una o due volte in settimana, che limitano il loro servizio soprattutto al prestito di libri o media. Essi soddisfano in particolare le esigenze di lettura della popolazione con difficoltà di mobilità, integrando l'eventuale propria dotazione con prestiti di fondi bibliografici da biblioteche più grandi.

Art. 5 (Apertura alla collettività)

(1) Le biblioteche di pubblica lettura operano al servizio della collettività e sono accessibili a tutti i cittadini. La loro utilizzazione deve essere garantita tramite l'individuazione di una forma di gestione adeguata alle esigenze degli utenti, in conformità alle norme del presente regolamento.

(2) Il servizio è gratuito, salvo il pagamento di penalità e di spese per servizi particolari.

Art. 6 (Orario di apertura)

(1) Le biblioteche di pubblica lettura devono rimanere regolarmente aperte nell'arco della settimana. L'orario di apertura deve consentire a tutte le categorie di cittadini di accedere al servizio di biblioteca.

(2) A seconda della tipologia e della funzione della biblioteca, così come dell'ampiezza del bacino di utenza, sono previsti di norma i seguenti orari minimi d'apertura:

  • a)  biblioteche centro di sistema: 40 ore settimanali;
  • b)  biblioteche comprensoriali per le località ladine: 30 ore settimanali, di cui almeno 15 ore presso la sede principale;
  • c)  biblioteche locali con personale che svolge tale attività come professione principale: 20 ore settimanali, di cui almeno 15 ore presso la sede principale, o almeno dieci ore nella sede principale nel caso di una biblioteca combinata;
  • d)  sedi principali di biblioteche pubbliche con personale che non svolge tale attività come professione principale, in località con più di 3.000 abitanti: dieci ore settimanali distribuite su almeno quattro giorni settimanali;
  • e)  sedi principali di biblioteche con personale che non svolge tale attività come professione principale, in località con meno di 3.000 abitanti: sei ore settimanali distribuite su almeno tre giorni;
  • f)  sedi succursali di biblioteche pubbliche: sei ore settimanali distribuite su almeno tre giorni;
  • g)  punti di prestito fissi: quattro ore settimanali.

Art. 7 (Patrimonio di libri e media)

(1) Le biblioteche di pubblica lettura mettono a disposizione della collettività una dotazione di libri e media conforme alle loro funzioni, tra cui le opere a stampa come i libri per bambini e ragazzi, le opere di narrativa, saggistica e consultazione, riviste e giornali, bollettini e altro materiale di informazione, mezzi audiovisivi ed elettronici, supporti dati di vario genere nonché giochi.

(2) Alla scelta dei libri e media provvede la direzione di biblioteca ovvero il personale bibliotecario, seguendo criteri oggettivi e strettamente professionali, nel rispetto delle direttive del consiglio di biblioteca.

(3) Per la costituzione del patrimonio si tiene conto:

  • a)  della qualità, dell' attualità e della molteplicità delle offerte;
  • b)  del fabbisogno locale;
  • c)  delle finalità, delle funzioni e delle potenzialità della biblioteca;
  • d)  delle caratteristiche delle biblioteche circostanti e dei criteri per la formazione del proprio patrimonio bibliografico.

(4) Per la costituzione del patrimonio si tiene particolarmente conto delle esigenze dei gruppi linguistici presenti nel bacino di utenza servito.

(5) L'attualità del patrimonio di libri e media viene garantita tramite il continuo incremento e lo scarto del materiale deteriorato e obsoleto. Il patrimonio attivo va rinnovato annualmente in una percentuale compresa tra il cinque ed il dieci per cento.

(6) Tenuto conto dell'ampiezza del bacino di utenza e della funzione della biblioteca, le biblioteche locali devono avere di norma un patrimonio attuale di almeno due libri o media per abitante, con le seguenti dotazioni minime da raggiungersi nell'arco di cinque anni:

  • a)  3.000 libri e media per le sedi principali di biblioteche nei comuni con più di 1.000 abitanti;
  • b)  2.500 libri e media per le sedi principali di biblioteche nei comuni con meno di 1.000 abitanti;
  • c)  2.500 libri e media per le sedi succursali.

(7) Le biblioteche comprensoriali per le località ladine e le biblioteche centro di sistema, oltre a soddisfare i bisogni del rispettivo bacino d'utenza, mettono a disposizione libri e media particolarmente richiesti a livello comprensoriale e distrettuale, integrando così l'offerta delle altre biblioteche presenti nel loro bacino d'utenza.

(8) Nell'ambito del sistema bibliotecario provinciale le biblioteche di pubblica lettura svolgono anche compiti di conservazione differenziati a seconda delle loro funzioni:

  • a)  i punti di prestito e le sedi succursali non hanno in genere compiti di conservazione;
  • b)  le sedi principali di una biblioteca di pubblica lettura limitano la conservazione alla sezione di documentazione locale e ad eventuali fondi particolari;
  • c)  le biblioteche comprensoriali e le biblioteche centro di sistema conservano, oltre al patrimonio locale del comprensorio, raccolte di libri e media attinenti alle loro funzioni.

(9) Le biblioteche di pubblica lettura cooperano fra loro, con altre biblioteche e centri di documentazione alla diffusione di particolari patrimoni bibliografici e dell'informazione.

Art. 8 (Edifici e locali per biblioteche)

(1) Per consentire alle biblioteche di pubblica lettura di svolgere le loro funzioni di centri di informazione e comunicazione, esse devono essere ubicate in locali ed edifici funzionali, suscettibili di ampliamento, siti in posizione centrale e facilmente accessibili.

(2) Nelle località maggiori e nei centri civici le biblioteche sono situate possibilmente in appositi locali ovvero edifici, distinti dalle scuole. Nelle località minori e nei quartieri periferici, per motivi organizzativi e finanziari, è preferibile che la biblioteca di pubblica lettura venga gestita unitamente alla biblioteca scolastica, come una biblioteca combinata.

(3) Qualora la biblioteca di pubblica lettura sia ubicata in un edificio utilizzato prevalentemente per altri scopi, va garantita l'indipendenza e l'apertura alla collettività tramite un'entrata separata e un'adeguata segnaletica.

(4) Le biblioteche di pubblica lettura devono disporre di locali sufficientemente spaziosi. A 1.000 libri e media del patrimonio standard devono corrispondere indicativamente 30 metri quadrati di superficie utile. A questo si aggiunge il fabbisogno di locali adiacenti.

(5) Per la costruzione e l'ampliamento di biblioteche di pubblica lettura nonché per la ristrutturazione di locali da adibire a biblioteche vanno previste le seguenti superfici minime:

  • a)  1.000 metri quadrati per le biblioteche centro di sistema con un bacino d' utenza minimo di 25.000 abitanti;
  • b)  600 metri quadrati per le biblioteche centro di sistema con un bacino d' utenza inferiore a 25.000 abitanti e per le biblioteche comprensoriali;
  • c)  250 metri quadrati per le sedi principali di biblioteche locali gestite da personale che svolge tale attività come professione principale;
  • d)  100 metri quadrati per le sedi principali di biblioteche locali gestite da personale che non svolge tale attività come professione principale;
  • e)  75 metri quadrati per le sedi succursali;
  • f)  50 metri quadrati per i punti di prestito.

(6) Le attrezzature e l'arredamento devono essere conformi agli standard previsti per le diverse categorie di biblioteche. Vanno previsti adeguati spazi per bambini e ragazzi, per la lettura di quotidiani, riviste e libri, nonché per l'utilizzo di nuovi media nella biblioteca. Nelle biblioteche più grandi si devono prevedere ulteriori locali per la gestione amministrativa, per le manifestazioni e per il magazzino, nonché locali da destinare a servizi particolari.

Art. 9 (Gestione amministrativa)

(1) Per una corretta gestione amministrativa le biblioteche di pubblica lettura devono:

  • a)  dotarsi di un regolamento d' uso;
  • b)  provvedere all' inventariazione;
  • c)  collocare a scaffale aperto i libri e media per materia e a seconda degli interessi degli utenti;
  • d)  catalogare secondo accreditati criteri biblioteconomici;
  • e)  gestire correttamente i prestiti;
  • f)  conservare adeguatamente i beni librari;
  • g)  provvedere alla statistica della biblioteca;
  • h)  dotare la biblioteca di apparecchiature e posti di lavoro conformi alle esigenze.

(2) La sistemazione del patrimonio dei libri e dei media delle biblioteche di pubblica lettura è effettuata mediante la classificazione unitaria prevista per le biblioteche altoatesine oppure secondo la classificazione decimale Dewey. La catalogazione avviene secondo le regole di catalogazione alfabetica delle biblioteche pubbliche (RAK-ÖB) oppure secondo le regole italiane di classificazione per autori (RICA-ISBD). Nelle biblioteche bilingui è possibile adottare, se necessario, entrambi i sistemi.

(3) Le biblioteche di dimensioni mediograndi, in particolare le sedi principali e le sedi succursali, al fine di essere gestite in modo più razionale ed efficiente, nonché per avere la possibilità di un collegamento in rete con le altre biblioteche e per potersi avvalere dei servizi forniti da centri bibliotecari specializzati, vanno automatizzate.

(4) Le biblioteche di pubblica lettura più grandi devono organizzarsi in modo tale da poter fornire informazioni specifiche su supporto magnetico anche tramite collegamento con banche dati.

Art. 10 (Personale)

(1) La gestione delle biblioteche di pubblica lettura deve essere affidata a personale adeguatamente qualificato.

(2) I responsabili delle biblioteche pubbliche sia che svolgano la loro attività nelle sedi principali che in quelle succursali sono tenuti a frequentare con esito positivo almeno un corso di specializzazione promosso, attuato o riconosciuto dalla Giunta provinciale. La frequenza può avvenire anche entro i tre anni successivi al conferimento delle funzioni di cui sopra.Ció vale per un periodo transitorio di sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

(3) La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per i corsi di formazione di base e ne fissa tra l'altro la durata minima e i contenuti fondamentali.

(4) Titoli preferenziali, ai fini dell'assunzione di personale, che svolge l'attività di bibliotecario quale professione principale, sono da considerarsi, oltre che la frequenza del corso di specializzazione di cui al comma 2, il possesso di una formazione specifica almeno biennale. Ciò vale anche nel caso di assunzioni a copertura di posti provvisori e di supplenze.

(5) I bibliotecari responsabili ed i loro collaboratori sono tenuti ad aggiornarsi costantemente partecipando regolarmente a convegni, corsi di aggiornamento professionale e iniziative promosse dalla Provincia o da istituzioni specializzate. Coloro che svolgono tale attività come professione principale sono tenuti di norma a frequentare annualmente corsi di aggiornamento per almeno 40 ore.

CAPO III
Biblioteche speciali

Art. 11 (Biblioteche speciali)

(1) Ai sensi degli articoli 21 e 18 della legge sono considerate biblioteche speciali:

  • a)  le biblioteche scolastiche, che sono biblioteche per insegnanti ed alunni delle scuole pubbliche e parificate elementari, secondarie di primo e secondo grado e professionali;
  • b)  le biblioteche convittuali, che sono biblioteche destinate prevalentemente agli ospiti di convitti, istituti educativo-assistenziali e simili,
  • c)  le biblioteche settoriali, che sono biblioteche che raccolgono materiale scientificamente rilevante e documentazione specializzata su un determinato settore, mettendoli a disposizione delle persone interessate, abbracciando possibilmente le varie branche di una determinata disciplina sotto svariati aspetti, in considerazione dei differenti approcci o linee di pensiero e tenendo presente i diversi orientamenti culturali;
  • d)  le biblioteche di studio, che sono biblioteche che mettono a disposizione per scopi di studio testi e altra documentazione scientifica concernenti più settori;
  • e)  le biblioteche di comunità, che sono biblioteche appartenenti ad un' istituzione o istituto pubblico o privato e che servono una determinata categoria di utenti che formano una comunità, come le biblioteche ospedaliere, carcerarie, quelle delle case di riposo per anziani e degli istituti di assistenza e di riabilitazione per cittadini portatori di handicap e per tossicodipendenti e simili.

(2) Le biblioteche speciali integrano e rafforzano l'offerta delle biblioteche di pubblica lettura locali, potenziando il sistema di collegamento in rete delle biblioteche pubbliche dell'Alto Adige.

(3) Le disposizioni di cui al capo II si applicano anche alle biblioteche speciali, in quanto non diversamente disposto.

Art. 12 (Apertura ed orario)

(1) Le biblioteche speciali devono essere facilmente accessibili alla propria categoria di utenti.

(2) Le biblioteche settoriali devono essere aperte almeno 20 ore settimanali.

(3) Le biblioteche di studio e le biblioteche di comunità devono essere aperte di norma perlomeno per sei ore settimanali distribuite su almeno tre giorni.

Art. 13 (Patrimonio)

(1) La consistenza del patrimonio delle biblioteche settoriali e di studio, che deve essere principalmente garantita dall'ente gestore, non deve di norma essere inferiore a 3.000 libri e media.

(2) Le biblioteche settoriali determinano i criteri per la costituzione del patrimonio, specificando la finalità e l'ambito di specializzazione.

(3) Le biblioteche settoriali e di studio conservano le raccolte più importanti attinenti alle loro funzioni.

Art. 14 (Locali)

(1) Le biblioteche settoriali e di studio, le biblioteche convittuali nonché le biblioteche di comunità sono ubicate ed allestite in locali adeguati al loro patrimonio e tenuto conto delle loro funzioni nonché dell'ambito di interesse specifico e dell'utenza.

Art. 15 (Gestione amministrativa)

(1) Le biblioteche settoriali e di studio scelgono un sistema di classificazione adatto alle proprie esigenze, seguendo in ogni caso per la catalogazione accreditate regole biblioteconomiche.

Art. 16 (Biblioteche speciali della Provincia)

(1) Anche le biblioteche speciali della Provincia, che vengono considerate biblioteche pubbliche ai sensi della legge, devono osservare i criteri di cui al presente regolamento.

(2) I competenti uffici provinciali esercitano l'alta sorveglianza ai sensi dell'articolo 18bis della legge anche sulle biblioteche speciali della Provincia.

CAPO IV
Distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema

Art. 17 (Sedi delle biblioteche centro di sistema)

(1) Le località sedi di biblioteche centro di sistema per il gruppo linguistico tedesco sono: Appiano, Bolzano, Bressanone, Brunico, Egna, Merano, Silandro e Vipiteno.

(2) Le località sedi di biblioteche centro di sistema per il gruppo linguistico italiano sono: Bolzano, Bressanone, Brunico, Egna, Laives, Merano e Vipiteno.

CAPO V
Abrogazione

Art. 18 (Abrogazione)

(1) Il regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina del sistema di biblioteche pubbliche in Alto Adige, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17, modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1986, n. 5, con il decreto del Presidente della giunta provinciale 5 ottobre 1987, n. 21, e con il decreto del Presidente della giunta provinciale 4 gennaio 1991, n. 1, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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