Pubblicato nel B.U. 9 gennaio 1996, n. 2.
(1) In caso di fruizione dell'aspettativa di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23, non trova applicazione il precedente articolo 3 per la parte concernente la trasformazione del posto in uno a tempo parziale.
(2) Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aspettative ridotte concesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento trasformando il relativo rapporto di lavoro in un rapporto a tempo pieno, purché il rapporto di lavoro a tempo parziale abbia avuto inizio durante l'aspettativa e la trasformazione non comporti attualmente un aumento del numero di posti.]4)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L'art. 13 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 26 agosto 1997, n. 28. Vedi ora l'art. 28, comma 1, lettera b), del contratto collettivo 24 novembre 2009.