Pubblicato nel B.U. 9 gennaio 1996, n. 2.
(1) La Giunta provinciale può consentire nelle scuole materne la sperimentazione del lavoro a tempo parziale, determinando le relative modalità, l'orario di lavoro a tempo parziale ed il contingente di personale ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale.]3)
Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.