(1)I servizi di cassa che possono essere gestiti da parte dell'economato e degli altri uffici periferici e centrali in quanto specificatamente competenti in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e dalle altre strutture organizzative della Provincia, concernono:
- riscossioni:
- di sanzioni amministrative pecuniarie per contravvenzioni o infrazioni alle leggi o ai regolamenti vigenti;
- di diritti per prestazioni ed analisi presso laboratori, gabinetti scientifici o istituti provinciali;
- di diritti di segreteria, di costi per il rilascio di copie fotostatiche o su supporto magnetico di documenti ed elaborati tecnici di qualsiasi genere, nella misura fissata con apposito regolamento;
- di diritti per concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altro atto il cui rilascio sia subordinato al pagamento degli stessi dalle leggi o dai regolamenti vigenti;
- di proventi derivanti dalla vendita di oggetti, mobili fuori uso e di materiale di magazzino;
- di ogni altra somma secondo i casi previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti;
- pagamenti:
- di spese postali, telegrafiche, telefoniche, di acquisto di valori bollati e di spedizione a mezzo servizio postale o corriere;
- di imposte, tasse, diritti, contributi e canoni obbligatori dovuti per disposizioni di legge;
- di spese per oneri contrattuali e legali, di registrazione e visure, spese di notifica e legali di modesta entità;
- di indennità di missione al personale provinciale e indennità ai membri della Giunta provinciale;
- pagamenti di non rilevante entità, ovvero fino a un importo massimo di 10.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, necessari per sopperire con immediatezza e urgenza a esigenze funzionali dell’amministrazione:
- di libri, giornali, riviste, pubblicazioni, abbonamenti vari, nonché materiale didattico di ogni tipo;
- di stampati, modulistica, cancelleria e materiale d’ufficio;
- di spese per pubblicità e diffusione di bandi e manifesti;
- di spese per riparazioni, manutenzioni, pedaggi, parcheggio e noleggio di veicoli, nonché per l’acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- di spese per l’acquisto e la manutenzione di abbigliamento di servizio e indumenti di lavoro;
- di spese per l’acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine e attrezzature per ufficio, nonché di attrezzature ed impianti di telecomunicazione;
- di servizi di facchinaggio e relative attrezzature, per trasporto di materiali, per imballaggio e magazzinaggio;
- di spese per pulizie straordinarie, disinfestazione e acquisto di relativo materiale per lo smaltimento di rifiuti speciali;
- di spese per cerimonie, ricevimenti, onoranze, attività di rappresentanza, relazioni istituzionali ed altro;
- di provviste di generi alimentari, derrate alimentari, vettovaglie, vasellame, suppellettili e attrezzature varie da cucina;
- di spese per le quali è necessario corrispondere specifiche anticipazioni di cassa;
- di altre spese necessarie per fronteggiare necessità urgenti e per soddisfare fabbisogni correnti.
(2) Gli importi riscossi di cui al comma 1, lettera a), sono versati alla cassa provinciale in base a reversali di incasso emesse dalla Ripartizione provinciale Finanze e imputati ai singoli capitoli di entrata del bilancio provinciale.
(3) L’utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 6/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche è facoltativo per le spese economali di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), che non superano l’importo massimo di 1.500,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
(4) Fermi restando gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalle norme vigenti, alle spese economali di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. 24)