(1) Il pagamento delle spese di cui al presente regolamento relative agli uffici centrali è disposto con ordinativi diretti.
(2) Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potrà essere disposto il pagamento sui fondi accreditati mediante aperture di credito. Le aperture di credito sono disposte con decreto del direttore della ripartizione Finanze e bilancio, previa verifica della fondatezza delle relative richieste in base al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21.21)
(3) Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, si applicano le norme contenute nell'articolo 53 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.22)
(4) Per particolari e motivate esigenze di servizio può essere autorizzato l’utilizzo della modalità di pagamento attraverso conto corrente bancario intestato alla Provincia, come previsto all’articolo 54/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. 23)