(1) Al termine di ogni corso di prima formazione e di promozione è redatto, a cura del direttore del corso, un rapporto sul giudizio collegiale per ogni partecipante al corso stesso, vertente soprattutto sull'idoneità tecnica del candidato, con relativa valutazione espressa in sessantesimi. La valutazione è considerata positiva se raggiunge perlomeno i 36/60.