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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 241)
Regolamento di esecuzione all'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, criteri per la delimitazione di zone economicamente depresse

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1)

Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1993, n. 52.

Art. 2

(1) Per l'individuazione delle zone per impianti turistici si applicano i seguenti criteri:

  • a)  le zone devono essere allacciate alla rete di approvvigionamento idrico ed alla rete di smaltimento delle acque di rifiuto;
  • b)  la densità edilizia delle zone non deve essere superiore ad 1,2 metri cubi per metro quadrato;
  • c)  l' estensione della zona deve consentire la costruzione di esercizi ricettivi con almeno trenta rispettivamente sessanta posti letto a seconda che si tratti di garni o pensioni o di altri esercizi.

(2) Prima dell'individuazione di nuove zone è data la precedenza all'ampliamento degli esercizi ricettivi esistenti.