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In vigore al: 08/03/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201)2)
Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici

1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
2)
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45, ed infine dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) La documentazione di progetto, il verbale di collaudo, il libretto di manutenzione e la dichiarazione di conformità concernenti le attività, gli edifici e gli impianti di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, di seguito denominata con la parola legge, devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

(2) L’Ufficio provinciale Prevenzione incendi svolge anche la funzione di segreteria per la Conferenza dei servizi di cui all’articolo 11 della legge. 3)

3)
L'art. 1, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 2 (Documentazione integrativa dei progetti)  

(1) Se l'edificio o lo stabilimento, di cui si prevede la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione, è destinato a contenere attività soggette a controllo di prevenzione incendi, devono essere allegati alla domanda di concessione edilizia i seguenti elaborati:

  • a)  foglio di informazioni generali sull' attività principale, sulle eventuali attività secondarie e sulle caratteristiche edilizie, quali la tipologia costruttiva, il numero e la superficie dei piani, i vani scala e le uscite;
  • b)  planimetria generale in piccola scala, da 1: 2000 a 1: 200 a seconda delle dimensioni della costruzione, dalla quale risultino l' ubicazione delle attività, le distanze di sicurezza esterne, gli accessi stradali, le risorse idriche della zona, quali gli idranti esterni, i corsi d'acqua, i pozzi, le cisterne, l'acquedotto e similari, nonché le principali vie di accesso all'interno dell'edificio, quali i vani scala, le rampe, e similari, a meno che tali indicazioni non siano inserite nel progetto edilizio.

(2) La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

(3) Se è prevista l'installazione o la modifica delle caratteristiche di un impianto termico ad acqua calda con potenzialità al focolare (portata termica) superiore a 35 kW, devono essere allegati alla domanda, da presentare in comune, i seguenti elaborati:

  • a)  foglio di informazioni generali sulla potenzialità al focolare prevista, sul tipo di combustibile che verrà utilizzato e dichiarazione che l' isolamento termico dell'edificio verrà realizzato a norma di legge;
  • b)  planimetria in scala opportuna dalla quale risultino le caratteristiche edilizie dell' impianto, quali l'ubicazione del locale della centrale termica, l'accesso, la ventilazione, il deposito del combustibile ed il camino, a meno che esse non siano inserite nel progetto edilizio.

(4) La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione della potenzialità al focolare dall'impianto termico, se questa supera i 35 kW.

(5) Il progetto specifico di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio o dello stabilimento.

(5/bis) Il progetto di prevenzione incendi realizzato con l’approccio ingegneristico deve essere presentato all’Ufficio provinciale Prevenzione incendi nella fase di identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio, dei livelli di prestazione e degli scenari di incendio. 4)

(6) Il progetto specifico dell'impianto di riscaldamento, di cui all'articolo 6, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto stesso.

(7) I progetti di impianti di protezione antincendio e gli altri progetti la cui stesura è prescritta dalla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata “Ordinamento provinciale dell’artigianato”, e dal decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, di seguito denominato “regolamento di esecuzione”, devono essere depositati in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione. 5)

(8) Copia della dichiarazione di inizio lavori di costruzione e di quella di inizio lavori di installazione devono essere custodite in cantiere.

(9) Il collaudo può essere effettuato soltanto da un tecnico che non sia intervenuto né nella progettazione, né nella esecuzione o nella direzione dei lavori e che sia iscritto da almeno 10 anni al suo albo professionale. La stesura del progetto e del verbale di collaudo spetta ai tecnici iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze fissate dalla vigente normativa.

(10) Il Comune invia all'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano nonché ai Vigili del fuoco locali copia della prima pagina dei verbali di collaudo specifico di prevenzione incendi o dell'impianto di riscaldamento, che costituisce la scheda tecnica di cui all'articolo 5, comma 5 della legge. 6)

4)
L'art. 2, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.
5)
L'art. 2, comma 7, è stato così sotituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.
6)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 giugno 1999, n. 33.

Art. 3 (Progetto di prevenzione incendi)

(1) Il progetto di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'edificio o dell'azienda con attività soggette a controllo di prevenzione incendi, ed in particolare comprende:

  • a)  informazioni generali sull' attività principale, sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e sulle caratteristiche edilizie, quali la tipologia costruttiva, il numero e le superfici dei piani, i vani scala e le uscite;
  • b)  planimetria generale in piccola scala, da 1: 2000 a 1: 200 a seconda delle dimensioni della costruzione, dalla quale risultino l' ubicazione delle attività, le distanze di sicurezza esterne, gli accessi stradali, le risorse idriche della zona, quali gli idranti esterni, i corsi d'acqua, i pozzi, le cisterne, l'acquedotto, e similari, nonché le principali vie di accesso all'interno dell'edificio, quali i vani scala, le rampe e similari;
  • c)  pianta in scala da 1: 50 a 1: 200, a seconda dell' edificio, relativa a ciascun piano dell'edificio, recante l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura della porta, i corridoi, i vani scala, i vani ascensore, le finestrature, le separazioni, le compartimentazioni, la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni singolo locale con indicazione della disposizione dei macchinari e degli impianti, sempreché esistenti, delle attrezzature antincendio, quali gli estintori, gli idranti a muro o i naspi, i rivelatori di incendio, se previsti, gli impianti fissi di estinzione, se previsti, l'illuminazione di sicurezza;
  • d)  sezioni, prospetti o fotografie degli edifici in scala adeguata, tavole relative a impianti o macchinari di particolare importanza, quali il silo o i serbatoi di liquidi infiammabili, e similari;
  • e)  relazione tecnica contenente, per ogni attività, i seguenti dati:
  • 1)  l' ubicazione, le distanze di sicurezza interne ed esterne, gli accessi, i processi di lavorazione, la capienza massima di persone;
  • 2)  il calcolo del carico di incendio e della classe dei locali, qualora necessario a causa di specifici materiali costruttivi in lavorazione o deposito, o richiesto da norme specifiche;
  • 3)  le caratteristiche dei materiali costruttivi ed il dimensionamento antincendio della struttura portante;
  • 4)  le compartimentazioni e le comunicazioni tra i compartimenti;
  • 5)  il dimensionamento delle vie d' uscita;
  • 6)  le caratteristiche di resistenza al fuoco di vani scala, di vani ascensore, e di corridoi;
  • 7)  le aperture di ventilazione;
  • 8)  la qualità e la quantità di materiali in lavorazione o deposito, o di rivestimento, e degli arredi;
  • 9)  le principali caratteristiche degli impianti tecnologici, in particolare dell' impianto di riscaldamento e dell'impianto elettrico;
  • 10)  il tipo, la quantità e l' ubicazione dei mezzi antincendio fissi o mobili, con particolare riguardo alle caratteristiche idrauliche degli idranti a muro e dei naspi;
  • 11)  le principali caratteristiche degli eventuali sistemi integrativi e delle attrezzature atte a migliorare le condizioni generali di sicurezza, quali l' impianto automatico di rivelazione o estinzione d'incendio, l'impianto di raffreddamento a pioggia, l'impianto di evacuazione di fumo e calore, l'impianto elettrico antideflagrante, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, e similari.

(2) Il progetto specifico di prevenzione incendi deve essere depositato in comune in duplice copia.

(3) In caso di richiesta di esame del progetto da parte dell'ufficio provinciale competente in materia, il comune invia all'ufficio le due copie del progetto specifico, non appena questo è disponibile.

(4) Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o ristrutturazione di una determinata parte dell'edificio o dello stabilimento, gli elaborati di cui al comma 1 lettere a) e b) devono riguardare l'intero edificio o stabilimento, mentre gli altri elaborati possono essere limitati al compartimento in cui sono previsti l'ampliamento o la modifica.

(5) In assenza di richiesta di esame del progetto da parte dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi, una copia del progetto viene restituita dal comune al committente con la vidimazione dell'avvenuto deposito.

(6) In caso di esame del progetto da parte dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi, una copia viene rinviata al committente e l'altra viene restituita al comune.

(7) La mancata presentazione del progetto impedisce il rilascio della licenza d'uso o del certificato di agibilità da parte del comune.

Art. 4 (Verbale di collaudo di prevenzione incendi)

(1) Il verbale di collaudo di prevenzione incendi deve riferirsi all'interno edificio o stabilimento in cui vi sono attività soggette a controllo di prevenzione incendi, in modo da considerare la sicurezza complessiva dell'edificio o dell'azienda, anche se i lavori abbiano riguardato soltanto l'ampliamento o la modifica di una parte dell'edificio o dello stabilimento.

(2) Il verbale di collaudo deve essere redatto secondo il modello di cui all'allegato A.

(3) Il collaudo deve essere effettuato quando l'edificio o lo stabilimento sono pronti per l'uso, completi di impianti, di macchinari, di attrezzature, di arredamenti ed altri beni strumentali.

(4) La licenza d'uso o il certificato di agibilità rilasciati dal comune in seguito al deposito del verbale di collaudo autorizzano la gestione delle sole attività specificate nel verbale stesso.

Art. 5 (Libretto di manutenzione di prevenzione incendi)

(1) Il proprietario o il conduttore dell'impianto o dello stabilimento contenente attività soggette a controllo di prevenzione incendi, deve garantire che rimangano inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza delle attività stesse. A tal fine egli deve curare personalmente o mediante persona incaricata per iscritto l'esecuzione dei controlli previsti dal libretto di manutenzione di cui all'allegato B.

(2) Gli interventi di manutenzione e di verifica di cui all’Ordinamento provinciale dell’artigianato e al relativo regolamento di esecuzione devono essere effettuati da soggetti abilitati. Nel caso in cui nuove normative tecniche rendano necessari lavori di adeguamento sull'edificio o sull'impianto esistente, il responsabile deve fare effettuare tali adeguamenti entro i termini previsti dalle normative stesse. Ogni intervento va annotato nell'apposito libretto di manutenzione. 7)

(3) La regolare tenuta del libretto di manutenzione garantisce il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di sicurezza e regolarità di funzionamento. I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sulle attività esistenti. Il libretto di manutenzione deve essere tenuto a disposizione dei suddetti funzionari e dei funzionari comunali in modo che sia sempre controllabile.

7)
L'art. 5, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 6 (Progetto di impianto di riscaldamento)

(1) Il progetto di impianto di riscaldamento deve osservare le norme sulla sicurezza impiantistica, la tutela contro l'inquinamento dell'aria e delle acque ed il contenimento del consumo energetico. La relazione tecnica per impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 100° Celsius deve essere redatta secondo gli schemi dell'allegato C. 8)

(2) Oltre alla relazione tecnica il progetto deve contenere gli elaborati grafici relativi alla parte edile ed a quella impiantistica.

(3) Il progetto specifico dell'impianto di riscaldamento deve essere depositato in comune in duplice copia.

(4) Per gli impianti termici ad aria calda e ad irraggiamento non si fornisce un modello in quanto la tipologia costruttiva è molto differenziata. Anche per essi deve essere depositato in comune in duplice copia un progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori di installazione.

(5) In caso di richiesta di esame del progetto di impianto termico, da parte dell'ufficio provinciale competente in materia, il comune invia tempestivamente all'ufficio stesso le due copie del progetto da parte dell'ufficio provinciale, una copia viene restituita al comune.

(6) In assenza di richiesta di esame del progetto, una copia del progetto viene restituita al committente con la vidimazione dell'avvenuto deposito.

(7) L'installazione e l'esercizio degli impianti di riscaldamento funzionanti ad acqua surriscaldata e ad olio diatermico sono disciplinati dalla vigente normativa statale e la vigilanza sugli stessi è esercitata dai competenti organi dello Stato.

8)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31.

Art. 7 (Verbale di collaudo e libretto di centrale per impianti di riscaldamento)

(1) Il verbale di collaudo di impianto di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 100° Celsius deve essere redatto secondo l'allegato D1. Il relativo contenuto è riportato nel libretto di centrale secondo l'allegato D2A per impianti a combustibile solido e secondo l'allegato D2B per impianti a combustibile liquido o gassoso. 9)

(2) Il verbale di collaudo è depositato in comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, e il libretto di centrale è custodito dal titolare.

(3) La regolare tenuta del libretto di centrale ed il rispetto degli obblighi in esso contenuti sostituisce il rinnovo periodico dell'autorizzazione all'esercizio.

(4) I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sugli impianti esistenti. Il libretto di manutenzione deve essere tenuto a disposizione dei suddetti funzionari in modo che sia sempre controllabile.

(5) Per gli impianti di riscaldamento ad aria calda o ad irraggiamento non è previsto apposito modello di verbale di collaudo; il libretto di centrale non è necessario ed i controlli periodici sono inseriti nel libretto di manutenzione di prevenzione incendi.

9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31.

Art. 8 (Dichiarazione di conformità)  

(1) La dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato E. Al verbale di collaudo il tecnico collaudatore deve allegare la dichiarazione di conformità relativa agli impianti di cui all’Ordinamento provinciale dell’artigianato e al relativo regolamento di esecuzione, nonché la dichiarazione del direttore dei lavori di avere eseguito gli interventi conformemente al progetto. 10)

(2) Per gli impianti di riscaldamento con potenzialità al focolare inferiore a 35 kW il titolare deve depositare in comune un certificato di regolare esecuzione dei lavori firmato dal direttore dei lavori e dal responsabile della ditta installatrice; tale certificato deve riguardare anche l'isolamento termico relativo all'edificio o alla parte di esso riscaldata dall'impianto.

10)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 9 (Gasolio per riscaldamento e per autotrazione)

(1) Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano applicazione per depositi di gasolio per riscaldamento con capacità complessiva superiore a 5 m3. Fino a 5 m3 di capacità complessiva resta fermo l’obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 4 della legge.

(2) Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano altresì applicazione per impianti fissi e per contenitori/distributori rimovibili di gasolio per autotrazione con capacità complessiva superiore a 5 m3. Fino a 5 m3 di capacità complessiva resta fermo l’obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 4 della legge. 11)

11)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 10 (Deroga)

(1) Le richieste di deroga alle norme di prevenzione incendi devono essere presentate all'Ufficio provinciale Prevenzione incendi.

(2) Alla richiesta di deroga va allegato in triplice copia il progetto specifico di prevenzione incendi di cui all'articolo 3, relativo all'intero fabbricato interessato.

(3) La richiesta di deroga deve proporre una misura di sicurezza equivalente, perché la deroga non può comportare una riduzione del livello di sicurezza prescritto.

(4) L'Ufficio provinciale Prevenzione incendi fornisce alla Conferenza dei servizi di cui all’articolo 11 della legge anche un proprio parere in merito alla richiesta di deroga. 12)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

12)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Allegato A-D 13)

13)
Omissis.

Allegato E

 

 

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG FÜR UNTERNEHMEN DESINSTALLATIONSGEWERBES

UND UNTERNEHMEN, DIE KEINE INSTALLATIONSTÄTIGKEIT AUSÜBEN, ABER ÜBER

EIN INTERNES TECHNISCHES BÜRO VERFÜGEN

(Hafner ausgeschlossen)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER IMPRESE INSTALLATRICI E PER UFFICI TECNICI

INTERNI DI IMPRESE NON INSTALLATRICI

(esclusi i fumisti)

 

Konformitätserklärung Nr. (1):

Dichiarazione di conformità n. (1):

Der/Die Unterfertigte

Il sottoscritto/La sottoscritta

Inhaber/in oder gesetzliche/r Vertreter/in des Unternehmens oder verantw. Person des internen technischen Büros (Firma):

Titolare o legale rappresentante dell’impresa oppure responsabile dell’ufficio tecnico interno (ragione sociale):

 

 

 

 

tätig im Bereich

operante nel settore

mit Sitz in (Straße)

con sede in Via

Nr.

n.

Gemeinde

Comune

Provinz

Provincia

Tel.

Tel.

e-mail:                                    @

MwSt.

Part. IVA

eingetragen im Handelsregister (DPR vom 7.

Dezember 1995, Nr. 581) der Handelskammer von:

iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7 dicembre

1995, n. 581) della Camera di commercio di:

Nr.

n.

 

mit dem Einbau folgender Anlage betraut (kurze Beschreibung): (2)

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): (2)

 

 

Neuanlage

nuovo impianto

Umbau

trasformazione

Erweiterung

ampliamento

außerordentliche Instandhaltung

manutenzione straordinaria

Sonstiges:

altro:

 

 

Auftraggeber: (auch für interne technische Büros) …………………………………..Gemeinde:

Committente: (anche per uffici tecnici interni) ……………………………......……….Comune:

 

PLZ

C.A.P.

Prov.

Prov.

Str.

Via

Nr.

n.

Stiege

Scala

Stock

Piano

Interne Nummer

Interno n.

Eigentum von (Vor- und Nachname oder Firma und Adresse):

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo):

 

 

 

in einem Gebäude mit der Nutzung:

in edificio adibito ad uso:

Industrie

industriale

Wohnzwecke

abitazione civile

Handel

commerciale

Sonstiges

altro

 

 

 

ERKLÄRT – DICHIARA

unter eigener Verantwortung, dass die Anlage gemäß Artikel 11 der Durchführungsverordnung zur Handwerksordnung fachgerecht ausgeführt wurde, und zwar unter Berücksichtigung der für das Gebäude vorgesehenen Betriebsbedingungen und Nutzung, wobei insbesondere

sotto la propria responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento di esecuzione dell’ordinamento dell’artigianato, tenuto conto delle condizioni d’esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

das gemäß Art. 10 der Durchführungsverordnung zur Handwerksordnung ausgearbeitete Projekt eingehalten wurde (3)

rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 10 del regolamento di esecuzione dell’ordinamento dell’artigianato (3)

die spezifischen technischen Bestimmungen eingehalten wurden (4)

seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego (4)

 

Bauteile und Materialien verwendet wurden, die für den Installationsort geeignet sind (Artikel 10 und 11 der Durchführungsverordnung zur Handwerksordnung)

installato componenti e materiali adatti al luogo d’installazione (artt. 10 e 11 del regolamento di esecuzione dell’ ordinamento dell’artigianato)

eine positive Sicherheits- und Funktionsprüfung der Anlage gemäß den technischen Bestimmungen und den Rechtsvorschriften erfolgt ist

controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche e dalle disposizioni di legge.

Verpflichtende Anhänge - Allegati obbligatori

Projekt eines gemäß Art. 10 und 12 der Durchführungsverordnung zur Handwerksordnung befähigten Technikers (5)

Progetto di un tecnico abilitato ai sensi degli artt. 10 e 12 del regolamento di esecuzione dell’ordinamento dell’artigianato (5)

Technischer Bericht über die verwendeten Materialien (6)

Relazione tecnica delle tipologie di materiali utilizzati (6)

Skizze der realisierten Anlage (7)

Schema dell’impianto realizzato (7)

Vorhergehende Übereinstimmungserklärungen, die sich auf die ganze Anlage oder auf Teile davon beziehen (8)

Dichiarazioni di conformità precedenti relative all’intero impianto o a parti di esso (8)

Übereinstimmungserklärung für eine Anlage, die mit nicht genormten Baustoffen oder Systemen errichtet wurde (9)

Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (9)

 

 

Fakultative Anhänge – Allegati facoltativi

Der/Die Erklärende haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch Fehlbedienung der Anlage seitens Dritter oder durch mangelhafte Wartung oder Reparatur verursacht werden.

Il/La dichiarante declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell’impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

Stempel und Unterschrift des/der technisch Verantwortlichen

Timbro e firma del responsabile tecnico/della responsabile tecnica

 

 

Für interne technische Büros:

der gesetzliche Vertreter/die gesetzliche Vertreterin des Unternehmens

Per uffici tecnici interni:

il/la legale rappresentante

dell’impresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stempel und Unterschrift des/der Erklärenden

Timbro e firma del/della dichiarante

 

 

Legende / Legenda

 

(1)

Die Nummer kann fortlaufend gewählt werden: z. B. Nummer-Jahr (01-2013).

 

Il numero può essere scelto progressivamente: p.es. numero-anno (01-2013).

 

(2)

Die Art der Anlage kurz beschreiben. Bei größerem Platzbedarf auf die beigelegten Unterlagen verweisen.

 

Descrivere brevemente la tipologia dell’impianto. In mancanza di spazio rinviare all’allegato.

 

(3)

Anzugeben sind: Vor- und Nachname, Qualifikation und, falls vom Gesetz vorgesehen, die Daten der Eintragung des Technikers, der das Projekt verfasst hat, in ein Berufsverzeichnis.

 

Indicare: nome, cognome, qualifica e, se ne ricorre l’obbligo ai sensi di legge, gli estremi dell’iscrizione nel relativo albo professionale del tecnico che ha redatto il progetto.

 

(4)

Angabe der technischen Bestimmung/en oder der Rechtsvorschrift/en, wobei zwischen Planung, Ausführung und Überprüfung zu unterscheiden ist.

 

Citare la norma o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.

 

(5)

Das Projekt muss nach den einschlägigen Rechtsvorschriften fachgerecht erstellt sein und auch die im Zuge der Ausführung erfolgten Änderungen umfassen.

 

Il progetto deve essere redatto a regola d’arte secondo le disposizioni di legge in materia; qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve contenere le varianti realizzate in corso d’opera.

 

(6)

Der technische Bericht muss für Produkte, die gesetzlichen Vorschriften unterliegen, auch eine entsprechende Übereinstimmungserklärung sowie alle technischen Angaben umfassen. Für alle weiteren aufzulistenden Produkte muss die unterzeichnende Person erklären, dass die Materialien, Produkte und Bestandteile den Bestimmungen der Artikel 10 und 11 der Durchführungsverordnung zur Handwerksordnung entsprechen.

Im Bericht muss die Eignung der Räumlichkeit für die installierte Anlage erklärt werden. Sofern für das einwandfreie Funktionieren der Anlage erforderlich, müssen auch Informationen über Anzahl und Beschaffenheit der eingebauten oder einbaubaren Geräte angegeben werden.

 

La relazione tecnica deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, anche la dichiarazione di rispondenza alle stesse, completa di tutte le indicazioni tecniche. Per gli altri prodotti da elencare, la persona firmataria deve dichiarare che si tratta di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del regolamento d’esecuzione dell’ordinamento dell’artigianato. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione. Se rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e sulle caratteristiche degli apparecchi installati od installabili.

(7)

Unter „Skizze der realisierten Anlage“ versteht man eine Darstellung des schematischen Aufbaus der fertig gestellten Anlage (es kann einfach auf das Projekt verwiesen werden, wenn dieses von einer befähigten Fachperson erstellt wurde und im Zuge der Ausführung keine Änderungen vorgenommen wurden.) Bei Umbau, Erweiterung oder außerordentlicher Wartung der Anlagen muss der Eingriff, sofern möglich, in der Skizze der Anlage im ursprünglichen Zustand vermerkt werden.

 

Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera). In caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente.

(8)

Namen bzw. Bezeichnung des ausführenden Unternehmens angeben und Datum der Erklärung. Dies gilt auch für die Teile der Anlage, die von einem anderen Unternehmen ausgeführt wurden.

 

I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Nel caso in cui parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa, la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

 

(9)

Sind in die Anlage Produkte oder Systeme eingebaut, die für die selbe Anwendung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Partnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig verwendet werden, und für die es keine technischen Produkt- oder Installationsvorschriften gibt, muss die Übereinstimmungserklärung stets mit dem Projekt versehen werden. Dieses muss von einem Ingenieur erstellt und unterzeichnet sein, der in das dem Sachgebiet entsprechenden Berufsverzeichnis eingetragen ist. Der Ingenieur muss bestätigen, dass er die Risikoanalyse im Zusammenhang mit den eingesetzten Produkten oder Ersatzsystemen durchgeführt hat und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen vorgeschrieben und angewandt wurden, um gleichwertige Sicherheitsniveaus wie für gesetzeskonforme Anlagen zu gewährleisten. Außerdem muss er bestätigen, dass die fachgerechte Ausführung der Einbauphasen überwacht wurde, und zwar unter Berücksichtigung aller möglichen technischen Regelwerke, die der Hersteller für das System oder das Produkt vorgegeben hat.

Se nell’impianto sono stati montati prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata dal progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesti di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi all’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto, nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici prescritti dal fabbricante del sistema o del prodotto.