(1) Le richieste di deroga alle norme di prevenzione incendi devono essere presentate all'Ufficio provinciale Prevenzione incendi.
(2) Alla richiesta di deroga va allegato in triplice copia il progetto specifico di prevenzione incendi di cui all'articolo 3, relativo all'intero fabbricato interessato.
(3) La richiesta di deroga deve proporre una misura di sicurezza equivalente, perché la deroga non può comportare una riduzione del livello di sicurezza prescritto.
(4) L'Ufficio provinciale Prevenzione incendi fornisce alla Conferenza dei servizi di cui all’articolo 11 della legge anche un proprio parere in merito alla richiesta di deroga. 12)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.