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In vigore al: 08/03/2016

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32 1)
Modalità concernenti l'esame venatorio di cui all'articolo 12 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.

Art. 1 (Ammissione all'esame)

(1) La domanda di ammissione all'esame venatorio, da redigersi su carta bollata, deve essere presentata all'Ufficio provinciale caccia e pesca, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio stesso per ogni sessione di esame.

(2) La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità all'esame, dai seguenti documenti:

  • a)  certificato medico prescritto per la licenza di porto di fucile ad uso caccia;
  • b)  certificato di residenza.

(3) I documenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere di data non anteriore a un mese da quella della presentazione della domanda.

(4) Per il rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, in seguito chiamata semplicemente "legge", alla domanda di ammissione deve essere allegata anche una copia autentica del documento attestante l'esito positivo di un esame venatorio equivalente sostenuto fuori provincia.

(5) Alla prova pratica di tiro di cui all'articolo 2 il candidato, previa nuova domanda, può ripresentarsi ad ogni sessione fino a sostenere tale parte dell'esame.

(6) Qualora il candidato superi la sola prova pratica di tiro, previa nuova domanda, può ripetere la sola prova teorica a condizione che dall'ultima presentazione all'esame siano trascorsi almeno 9 mesi.

(7) In caso di rinuncia alla prova teorica il candidato che ha superato la prova pratica di tiro può presentarsi alla prossima sessione. 2)

2)

L'art. 1 è stato modificato con D.P.G.P. 9 giugno 1993, n. 32/VI/32.