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In vigore al: 08/03/2016

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 291)
Regolamento di attuazione alla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico

1)

Pubblicato nel B.U. 22 settembre 1992, n. 39.

Art. 1 (Moto di pubblicazione dei divieti di circolazione)

(1) Le sospensioni temporanee di autorizzazione e le interdizioni temporanee di cui all'articolo 3, comma 7, della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione di veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, in seguito chiamata semplicemente legge, devono essere pubblicate mediante affissione del relativo decreto all'albo del comune, nel cui territorio si trova la strada soggetta a divieto, e l'indicazione del relativo divieto di circolazione all'inizio delle strade.

Art. 2

(1) I contrassegni per la circolazione sulle strade chiuse ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge sono rilasciati dagli ispettorati forestali competenti per territorio, d'ufficio, sentiti i proprietari delle strade, con validità:

  • a)  indeterminata, ai residenti, ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali serviti da strade chiuse, agli affittuari, locatari ed amministratori di beni immobili che abbiano denunciato all' ispettorato forestale competente, previa esibizione dei relativi contratti, l'affitto, la locazione o l'amministrazione di un bene immobile di superficie superiore ad un ettaro, se a coltura intensiva, o di dieci ettari, se a coltura estensiva, ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, agli operai agricolo-forestali denunciati come stabilmente alle dipendenze o in servizio presso i soggetti predetti, ai presidenti degli organi di gestione unitaria di comproprietà divise o indivise o di coaffittanza, come le interessenze o le vicinie, ed ai soggetti da loro designati, ai comproprietari di interessenze, di vicinie e simili per quote superiori all'ettaro, ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, ai fornitori di beni di consumo ed ai prestatori di servizi che esercitano la loro attività per l'intero arco dell'anno;
  • b)  stagionale, agli apicoltori che abbiano denunciato all' ispettorato forestale competente l'assenso del proprietario del fondo servito da strada chiusa per la collocazione di almeno 5 arnie in loro possesso, agli itticoltori e ai rettori delle riserve di caccia che abbiano denunciato di avere avviato un'itticoltura o assunto un rettorato di caccia, ai guardiapesca volontari segnalati agli ispettorati forestali da parte degli itticoltori, alle persone addette alla cura e custodia delle malghe e del bestiame, nonché ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, ai fornitori di beni di consumo e ai prestatori di servizi che svolgono la loro attività stagionalmente, ai locatari, affittuari o amministratori stagionali di beni immobili dalle caratteristiche di cui alla lettera a), sempreché i relativi contratti abbiano una durata di almeno sei mesi, compresi i rispettivi familiari attivi ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, ed al loro personale; qualora i contratti di affitto, di locazione o di amministrazione abbiano durata annuale, le relative autorizzazioni hanno durata annuale.
  • c)  plurigiornaliera o giornaliera, agli accompagnatori alla caccia al camoscio segnalati agli ispettorati forestali dai rettori di riserve di caccia secondo i parametri contenuti nell' allegato A) al presente regolamento, nonché agli agenti venatori volontari segnalati agli ispettorati dall'Associazione cacciatori dell'Alto Adige o da riserve private di caccia secondo i parametri contenuti nell'allegato B) al presente regolamento, ai cacciatori segnalati all'ispettorato forestale dall'Associazione cacciatori dell'Alto Adige o da riserve private quali incaricati dell'abbattimento di ungulati al fine della prevenzione di possibili danni da selvaggina secondo i parametri contenuti nell'allegato B) al presente regolamento, alla clientela soggiornante in esercizi ricettivi serviti da strade chiuse regolarmente autorizzati segnalata dagli stessi agli ispettorati forestali; agli addetti al foraggiamento di selvaggina, al trasporto di cervi abbattuti, alla semina ittica e in genere all'esecuzione di altri servizi o prestazioni necessari segnalati agli ispettorati forestali dai soggetti autorizzati.

(2) I contrassegni di cui al comma 1 indicano i percorsi cui si riferiscono le autorizzazioni, le generalità dell'interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, e possono contenere, ferma restando la loro durata indeterminata o determinata, limitazioni sul numero dei permessi di circolazione mediante l'indicazione di specifici giorni o di fasce orarie in cui è ammesso il transito, secondo i parametri e le direttive da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. La durata della stagione è commisurata alle caratteristiche climatiche del territorio e all'attività cui l'autorizzazione è riferita.

(3) L'assenso al transito da parte dei proprietari delle strade o dei fondi al transito si intende espresso, qualora gli stessi, nel primo mese dell'anno, non abbiano comunicato all'ispettorato forestale competente il loro motivato dissenso. In tal caso i contrassegni di cui al comma 1, salvo che per gli aventi diritti legali di passaggio, non sono rilasciati o sono revocati. Qualora le strade chiuse alla circolazione appartengano a più proprietari, il dissenso alla circolazione deve essere espresso dalla maggioranza qualificata dei proprietari. 2)

2)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 aprile 1994, n. 12.

Art. 3-5.   3)

3)

Abrogati dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 aprile 1994, n. 12.

Art. 6 (Autorizzazioni agli invalidi motulesi)

(1) Previa presentazione della relativa certificazione medica gli invalidi motulesi possono ottenere un contrassegno con un numero non superiore a dieci corse per anno civile, avente validità su tutto il territorio provinciale.

(2) I contrassegni per invalidi motulesi residenti in un comune della Provincia Autonoma di Bolzano sono rilasciati dalla stazione forestale competente per il territorio del relativo comune.

(3) I contrassegni per invalidi motulesi non residenti in un comune della Provincia Autonoma di Bolzano possono essere rilasciati da ogni stazione forestale.

(4) In caso di palese invalidità motoria si prescinde dall'obbligo di presentazione della certificazione medica. 4)

4)

L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 3 agosto 2004, n. 26.

Art. 7-12.   3)

3)

Abrogati dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 aprile 1994, n. 12.

Art. 13 (Obbligo di denuncia)

(1) Lo smarrimento ed il furto di chiavi consegnate per l'apertura delle sbarre di chiusura ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della legge devono essere denunciati alla stazione dei Carabinieri ed alla stazione forestale competente per territorio, entro 24 ore dal momento, in cui il possessore ne ha avuto conoscenza.

(2) Le spese relative alla sostituzione delle chiavi smarrite o sottratte sono comunque a carico del detentore.

Art. 14   5)

5)

Abrogato dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 aprile 1994, n. 12.

Art. 15 (Modalità di impiego, retribuzione e forma di coordinamento del servizio del personale incaricato dell'osservanza)

(1) L'impiego del personale incaricato dell'osservanza della legge sui territori vincolati come zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali viene concordato dai competenti uffici distrettuali delle foreste con l'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale.

(2) Per la retribuzione degli agenti giurati di cui all'articolo 7, comma 3, della legge si applicano le norme ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e dei relativi contratti integrativi circoscrizionali.

(3) Il personale incaricato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge svolge di norma il servizio in abbinamento al personale provinciale di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

ZAHL DER ZUM ABSCHUSS   ZAHL DER FAHRBEWILLIGUNGEN, BESCHRÄNKT AUF

FREIGEGEBENEN GEMSEN   DIE ZEIT DER GEMSENJAGD

N. CAMOSCI   N. PERMESSI STAGIONALI DI CIRCOLAZIONE, LIMITATI

DA ABBATTERE   AL PERIODO DI APERTURA DELLA CACCIA AL CAMOSCIO

von 1 bis 6 Gemsen   2 Bewilligungen
da 1 a 6 camosci   n. 2 permessi

von 7 bis 9 Gemsen   3 Bewilligungen
da 7 a 9 camosci   n. 3 permessi

von 10 bis 16 Gemsen   4 Bewilligungen
da 10 a 16 camosci   n. 4 permessi

von 17 bis 20 Gemsen   5 Bewilligungen
da 17 a 20 camosci   n. 5 permessi

von 21 bis 24 Gemsen   6 Bewilligungen
da 21 a 24 camosci   n. 6 permessi

von 25 bis 30 Gemsen   7 Bewilligungen
da 25 a 30 camosci   n. 7 permessi

30 und mehr Gemsen   1 Bewilligung mehr für je 10 zum Abschuß freigegebene Gemsen
da 30 in poi camosci   1 permesso in più per ogni ulteriori 10 capi da abbattere

Tabella B

REVIERGRÖSSE   ZAHL DER BEWILLIGUNGEN

ESTENSIONE DELLA   NUMERO PERMESSI
RISERVA

bis zu 5000 ha   1 Bewilligung
fino a 5000 ha   1 permesso

bis zu 10.000 ha   1 bis 2 Bewilligungen
fino a 10.000 ha   da 1 a 2 permessi

über 10.000 ha   1 bis 3 Bewilligungen
oltre 10.000 ha   da 1 a 3 permessi

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