Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) In caso di trasferimento di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere sentito il diretto superiore del nuovo posto di lavoro per verificare la compatibilità del rapporto a tempo parziale con le esigenze di servizio.
(2) Il personale assunto a completamento dell'orario di servizio può seguire, ove occorra e con esclusione del diritto al trattamento di missione, il dipendente di cui al comma 1 nella nuova sede di servizio. Al predetto personale è in ogni caso data la possibilità di coprire, anche con rapporto a tempo parziale, presso l'ufficio di appartenenza e sino alla scadenza del rapporto di servizio in atto, il posto divenuto vacante.