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In vigore al: 08/03/2016

o) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 191)
Regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 "centri di degenza per malati cronici"

1)
Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.

CAPO I
Amministrazione e organizzazione 2)

2)
Il capo I è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.P. 7 gennaio 2016, n. 1.

CAPO II
Caratteristiche strutturali

Sezione I
Criteri generali di progettazione

Art. 13 (Disposizioni generali)

(1) Il centro di degenza per malati cronici si distingue sia nella struttura che nelle attrezzature dall'ospedale per malattie acute, in quanto deve rispondere in particolar modo all'esigenza di offrire ambienti accoglienti ed idonei spazi privati ai singoli ospiti del centro. Particolare significato assume lo sforzo volto a ridurre lo stato di isolamento degli ospiti grazie alla creazione di idonei spazi di socializzazione, che offrano svariate opportunità ricreative e favoriscano la comunicazione ed i contatti interpersonali.

(2) La struttura dovrebbe caratterizzare tre diversi ambiti:

  1. l'ambito privato (l'unità abitativa);
  2. l'ambito semipubblico (la zona soggiorno del piano);
  3. l'ambito pubblico (l'atrio di ingresso).

(3) AI fine di garantire la massima libertà di movimento ad ospiti e personale del centro, nonché allo scopo di prevenire infortuni all'interno del complesso, vengono applicate, ed all'occorrenza, integrate le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 14 (Ubicazione, posizione e superficie)

(1) 3)

(2) 3) 

(3) La superficie totale dell'area è di almeno 70 m² per ogni posto-letto. Almeno 15 m² per ogni postoletto sono da mettere a disposizione per parchi e giardini, ovvero 1 m² per ogni 10 m³, come disposto dalle norme urbanistiche.

(4) La superficie utile netta totale dell'edificio ammonta ad almeno 45 m² per ogni posto letto previsto. Lo standard indicativo per il volume lordo totale è di 160-220 m³ per ogni letto previsto. Deve essere rispettato in ogni caso il valore minimo.

3)
Capo II, art. 14, commi 1 e 2, sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.P. 7 gennaio 2016, n. 1.

Sezione II
Struttura dei centri di degenza

Art. 15 (Disposizioni generali)

(1) In base alla normativa vigente ed alle direttive del piano sanitario provinciale i centri di degenza dispongono di servizi atti a garantire un'assistenza e cure adeguate degli ospiti nonché una gestione razionale ed efficiente della struttura.

(2) Le strutture del centro si articolano in:

  1. unità di cura;
  2. servizi di terapia e riabilitazione;
  3. servizi generali ed amministrativi.

(3) L'unità di cura si compone di diverse unità abitative, in cui è alloggiato un minimo di 20 fino ad un massimo di 25 ospiti. In casi eccezionali, debitamente motivati, il numero degli ospiti può essere ridotto fino a 15.

(4) I locali per la terapia e la riabilitazione sono a disposizione di più unità di cura.

Sezione III
Unità di cura

Art. 16 (Disposizioni generali)

(1) L'unità di cura è un'unità funzionale autonoma del centro di degenza. Ai sensi dell'articolo 15 l'unità di cura è articolata in unità abitative e in diversi servizi, che si trovano possibilmente allo stesso piano dell'edificio.

Art. 17 (L'unità abitativa)

(1) L'unità abitativa è costituita da una stanza da letto/soggiorno, un bagno ed eventualmente un balcone/loggia.

(2) Tutte le unità abitative devono essere realizzate in modo atto a consentire le diverse forme di cura ed il transito con sedie a rotelle.

(3) Due unità abitative adiacenti possono disporre di un bagno in comune e dovrebbero essere rese comunicanti per mezzo di una porta smontabile.

(4) La luce minima della porta d'ingresso dell'unità abitativa e del vano tra l'anticamera e la stanza/soggiorno è almeno di 90 cm.

(5) La camera/soggiorno è a uno o due letti e dispone delle seguenti superfici utili minime:

  1. camera singola: 14 m² per una larghezza minima di 340 cm;
  2. camera doppia: 20 m² per una larghezza minima di 340 cm.

(6) Per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, detratte tutte le nicchie per gli armadi a muro, le superfici del bagno e dell'anticamera il cui uso non è riservato esclusivamente agli ospiti della camera. La stanza non deve essere utilizzata per accedere ad altri locali.

(7) 4)

4)
Capo II, art. 17, comma 7 è stato  prima sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9, e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del D.P.P. 7 gennaio 2016, n. 1.

Art. 18 (La stanza da bagno dell'unità abitativa)

(1) La stanza da bagno dell'unità abitativa deve contenere un lavandino, un WC ed una doccia con il piano a livello del pavimento. Il bagno deve avere le dimensioni minime di 160 x 250 cm (preferibilmente 170 x 260 cm).

(2) In assenza di aerazione naturale il bagno deve disporre di un dispositivo di aerazione automatico.

(3) La porta del bagno apre verso l'esterno oppure, in casi eccezionali può essere scorrevole. In tal caso è necessario che al telaio della porta venga montata anche una maniglia.

(4) La luce minima di passaggio è almeno di 85 cm (preferibilmente 90 cm).

(5) Accanto al WC vanno applicate una maniglia rettangolare (30 x 30 cm) nonché morse per stampelle.

(6) La doccia ha le misure minime di 95/160 cm ed è dotata di opportune maniglie.

Art. 19 (Il centro servizi)

(1) Ogni unità di cura dispone di un centro servizi.

(2) Il centro servizi comprende un locale di servizio, una cucina prima colazione, un ripostiglio per i materiali di pulizia e ambienti, sia pure piccoli per lavare le stoviglie, per la biancheria pulita, per la biancheria sporca, nonché un deposito per gli attrezzi ausiliari (stampelle, sedie a rotelle, materassi da decubito, barelle ecc.).

Art. 20 (La sala di ricreazione)

(1) L'unità di cura dispone di una sala di ricreazione ampia e luminosa, della superficie minima di 2 m² per posto letto, che può essere utilizzata anche come sala da pranzo e deve trovarsi possibilmente al centro dell'unità di cura.

Art. 21 (Il bagno)

(1) Il centro servizi dispone di una stanza da bagno delle dimensioni minime di 330-450 cm. Il bagno va dotato di una vasca sollevabile, accessibile da ogni lato, senza ingombri a terra, un piano doccia liberamente accessibile anche in carrozzella (110 x 150cm), un WC del tipo sospeso, un lavabo accessoriato con una doccia a telefono e un dispositivo di allarme.

Sezione IV
Riabilitazione, terapia e tempo libero

Art. 22  5) delibera sentenza

massimeDelibera N. 247 del 28.01.2008 - Approvazione del piano provinciale dei posti letto in ambito riabilitativo
5)
Capo II, art. 22, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del D.P.P. 7 gennaio 2016, n. 1.

Art. 23 (Ambulatorio)

(1) Per l'assistenza medica (comprese le visite specialistche) dev'essere previsto un ambulatorio adeguatamente attrezzato.

Art. 24 (Strutture per il tempo libero)

(1) Nel centro di degenza è prevista la creazione di adeguate strutture per il tempo libero, come palestre e locali per svolgere attività integrative, secondo criteri che verranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

Sezione V
Centro di assistenza diurna 6)

6)
Capo II, sezione V, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.P. 7 gennaio 2016, n. 1.

Sezione VI
Spazi di uso comune, amministrazione e gestione del centro

Art. 26 (L'atrio di ingresso)

(1) L'atrio di ingresso va progettato in modo da fungere da principale punto di ritrovo, da sala riunioni con bar annesso ed eventualmente anche da sala per manifestazioni.

Art. 27 (Sala da pranzo per manifestazioni)

(1) Nella sala da pranzo trovano posto per almeno 3/4 degli ospiti. Se i pasti principali vengono consumati nelle zone soggiorno delle unità di cura, la capacità ricettiva della sala può essere ridotta alla metà degli ospiti.

(2) Mediante pareti divisorie scorrevoli la sala da pranzo deve poter essere utilizzata insieme all'atrio di ingresso anche per grandi manifestazioni.

Art. 28 (Locali dell'amministrazione)

(1) L'amministrazione, come punto di riferimento per gli ospiti ed i loro familiari, deve essere ubicata vicino all'ingresso.

(2) L'amministrazione comprende l'ufficio del direttore (da impiegare anche come sala riunioni), l'ufficio dell'amministratore (contabilità), la segreteria e altri locali accessori, come per esempio l'archivio.

Art. 29 (Lavanderia)

(1) La lavanderia comprende - a seconda dell'organizzazione del lavoro -almeno i seguenti locali: locale per la biancheria sporca, lavanderia, un locale per stendere rispettivamente stirare la biancheria, un deposito centrale ed uno decentralizzato per la biancheria.

(2) Per motivi igienici la lavanderia vera e propria va suddivisa in una per la biancheria da lavare.

Art. 30  7)

7)
Capo II, art. 30, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.P. 7 gennaio 2016, n. 1.

Sezione VII
Caratteristiche costruttive generali

Art. 31 (Ingressi principali)

(1) Gli ingressi principali presentano una luce netta minima di 1,50 m.

(2) Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

(3) La zona antistante gli ingressi è protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2 m.

Art. 32 (Altezza dei locali)

(1) L'altezza libera dei piani non interrati viene fissata in base alle caratteristiche costruttive, alla posizione geografica del centro di degenza e dei suoi dintorni, in conformità alle direttive previste dalle disposizioni del comune; essa non deve essere comunque inferiore a 2,70 m.

Art. 33 (Corridoi e rampe)

(1) I corridoi principali devono avere una larghezza minima di 200 cm (preferibilmente 220 cm), per garantire lo spazio di manovra dei letti per degenti. Se le porte degli alloggi sono rientranti in una nicchia, la larghezza minima dev'essere di 185 cm (preferibilmente 200 cm).

(2) La pendenza longitudinale delle rampe presenti nel centro di degenza non deve superare il 6%.

Art. 34 (Scale/Gradini)

(1) l gradini devono essere chiusi e presentare una superficie antisdrucciolevole.

(2) Il rapporto tra alzata e pedata dei gradini all'interno dell'edificio deve essere di 16/30 cm.

(3) Le scale non devono essere a chiocciola.

(4) La rampa delle scale ha un minimo di tre ed un massimo di dodici gradini.

Art. 35 (Corrimano)

(1) I corridoi e i giroscale vanno dotati su entrambi i lati di corrimano impugnabili.

(2) I corrimano delle scale iniziano almeno 40 cm prima del primo gradino e continuano per almeno 40 cm dopo l'ultimo gradino.

(3) In tutti i locali e le vie accessibili agli ospiti del centro di degenza vanno applicati sostegni e corrimano adatti.

Art. 36 (Ascensori)

(1) I centri di degenza a più piani dispongono di almeno un ascensore, la cui cabina presenta le dimensioni minime di 200 x 133 cm. La porta ha una luce netta minima di 90 cm e va disposta sul lato stretto della cabina.

(2) I pulsanti di comando all'interno della cabina devono essere a 40 cm di distanza dalla porta.

Art. 37 (Balconi)

(1) Se è previsto che le camere o le sale di ricreazione abbiano dei balconi, questi devono avere una profondità e una larghezza nette di almeno 1,50 m; la soglia interposta tra balcone e la camera non può essere più alta di 2,5 cm.

(2) L'altezza della parte non trasparente del parapetto non deve superare i 65 cm. L'altezza totale del parapetto è di almeno 95 cm per i primi due piani e di almeno 105 cm per i piani superiori.

Art. 38 (Posti macchina)

(1) Il numero dei posti macchina dipende dall'entità del centro di degenza. Come valore indicativo si assume:

  1. un posto macchina per visitatori per ogni cinque ospiti;
  2. un posto macchina per il personale per ogni quattro dipendenti.

(2) Il 10% dei posti macchina per visitatori e comunque almeno uno vanno adibiti a parcheggi per portatori di handicap fisici e devono essere ubicati il più vicino possibile all'ingresso principale.

(3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Sezione VIII
Utilizzazione di edifici preesistenti 8)

8)
Capo II, sezione VIII è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), del D.P.P. 7 gennaio 2016, n. 1.

Sezione IX
Progetti

Art. 41 (Progetti e documentazione)

(1) Per l'esame del progetto di massima va presentata la seguente documentazione:

  1. relazione tecnica:
    1. indagine sul sito;
    2. considerazioni di ordine economico, volume vuoto per pieno, e simili;
    3. piano di finanziamento;
  2. referto in materia di igiene;
  3. disegni su scala 1:200 del progetto di massima della struttura con sistemazione degli esterni.

(2) Per l'esame del progetto esecutivo va presentata la seguente documentazione:

  1. relazione tecnica:
    1. indicazione dei materiali che si intendono utilizzare;
    2. dotazione impiantistica;
    3. preventivo di massima relativo al volume vuoto per pieno;
  2. referto in materia di igiene;
  3. disegni esecutivi almeno su scala 1:100, preferibilmente su scala di 1:50 e quotati, nonché dotati di misure di superficie con sistemazione degli esterni su scala di almeno 1:200. 9)
9)
L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9.

Art. 42 (Raccomandazioni)

(1) Ulteriori indicazioni e raccomandazioni nonché figure esplicative sono compresi in un atto di indirizzo che viene pubblicato dalla Giunta provinciale.

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