Pubblicato nel B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Per il personale delle Unità Sanitarie Locali il periodo di specializzazione e/o di pratica, da finanziare con il fondo, previsto dalla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, non può superare complessivamente i 4 anni per ogni richiedente, computando tutti i periodi di specializzazione e di pratica, finanziati con i contributi in oggetto.
(2) Il personale della Provincia e coloro che non operino nel servizio sanitario pubblico possono presentare domanda per ottenere contributi anche per specializzazioni e/o pratiche di durata inferiore a 2 mesi.