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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 91)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano"

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° giugno 1982, n. 25.

Art. 9

(1) Le scuole professionali della Provincia mettono a disposizione le aule ed i laboratori necessari per lo svolgimento dell'esame. Qualora le scuole non dispongano di locali o attrezzature atte a permettere uno svolgimento puntuale delle prove, si può ricorrere a strutture private. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni con i titolari delle relative aziende.

(2) Nei casi in cui lo svolgimento dell'esame pratico comporti l'impiego di materiali di rilevante entità, il programma d'esame può stabilire che questi siano forniti dal candidato stesso.

(3) Gli oggetti fabbricati in sede d'esame sono di proprietà del candidato. Possono tuttavia disporre diversamente le convenzioni di cui al precedente 1° comma qualora il materiale sia fornito dal proprietario dell'azienda.