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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 91)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano"

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° giugno 1982, n. 25.

Art. 8

(1) Il verbale d'esame è redatto in duplice copia e deve riportare le generalità del candidato, la sua professione, luogo e data dell'esame, nonché i voti finali conseguiti nelle due prove e il giudizio complessivo. Il verbale è firmato da tutti i componenti della commissione. I dati relativi a più candidati possono essere contenuti in un unico verbale.

(2) Sulla base dell'esito dell'esame, l'assessore provinciale competente in materia rilascia il diploma di fine apprendistato o - per le attività artigiane - il diploma di lavorante artigiano. 3)

(3) Ad esame ultimato il presidente della commissione rilascia ai candidati, che hanno riportato un giudizio positivo, un attestato dal quale risultino i voti finali nonché il giudizio complessivo.

3)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 agosto 1990, n. 20.