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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 91)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano"

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° giugno 1982, n. 25.

Art. 6

(1) Al colloquio tecnico-professionale sono ammessi i candidati solo dopo aver superato la prova pratica ove questa sia prevista dal programma.

(2) La prova pratica ed il colloquio tecnico-professionale sono valutati con scrutinio separato. Ogni membro della commissione esprime un voto da quattro a dieci. Il voto finale di ciascuna delle due prove è dato dalla media aritmetica dei singoli voti.

(3) Una prova d'esame è considerata superata qualora il voto finale non sia inferiore a sei. Ad esame ultimato i voti finali sono esposti in luogo ben visibile nella scuola professionale.

(4) Dalla media dei due voti finali si desume il giudizio complessivo come segue:

  • -  eccellente - voto tra il 9 e il 10
  • -  con ottimo profitto - voto tra l' 8 e l' 8,9
  • -  con buon profitto - voto tra il 7 e il 7,9
  • -  sufficiente - voto tra il 6 e il 6,9

(5) Nei casi in cui non sia prevista la prova pratica il voto finale del colloquio tecnico professionale costituisce unico elemento per il giudizio complessivo.

(6) Per la ripetizione di una parte dell'esame il candidato deve avvisare con tempestività la direzione scolastica competente. La ripetizione non può comunque avvenire prima che non sia trascorso un periodo di 3 mesi.